Codice civile

Art. 751 c.c. — Collazione del danaro

[1]La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantita' del danaro che si trova nell'eredita', secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione.

[2]Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 463/1989

    Questione inammissibile
    27 luglio 1989

    In materia di riunione fittizia e imputazione del denaro donato - cui del calcolo della legittima oppure di collazione ereditaria - non è ipotizzabile una soluzione rigida che sostituisca incondizionalmente il principio valoristico al principio nominalistico: conseguentemente la scelta tra varie soluzioni astrattamente possibili, le quali coinvolgono valutazioni non solo di equità, ma anche di politica monetaria dello Stato, è riservata al legislatore. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 556, 564, secondo comma, e 751 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 556 c.c. · Art. 564 c.c. · Art. 751 c.c. · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 64/1988

    Questione infondata
    21 gennaio 1988

    L'applicazione del principio nominalistico alle ipotesi di colla- zione di denaro e di imputazione alla quota ereditaria dei debiti dell'erede verso il defunto o verso i coeredi, non comporta violazione del dettato costituzionale per difformita` di tratta- mento rispetto all'ipotesi di collazione per imputazione di beni nel loro equivalente. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale - analoga a quella gia` dichiarata non fondata con Sent. n. 107/1981 - degli artt. 724, comma secondo, e 751 cod. civ., in quanto assumono come criterio di riferimento il principio nomi- nalistico, rapportato al momento dell'apertura della succes- sione).

    Art. 724 c.c. · Art. 751 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 230/1985

    Questione inammissibile
    14 ottobre 1985

    Nel decidere le questioni di legittimità costituzionale ad essa sottoposte non è consentito alla Corte operare scelte nell'ambito di soluzioni "astrattamente possibili", ne' valutare la congruità di un ventaglio di soluzioni da indicare al legislatore. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 556 e 564, comma secondo, del codice civile, per la parte in cui richiamano l'art. 751 stesso codice, e dello stesso art. 751, a norma dei quali la riunione fittizia, l'imputazione ex se e la collazione relative a somme di danaro debbono essere compiute in base al valore nominale delle somme medesime al momento della successione, sollevata in base al dichiarato presupposto di una necessità di scelta, in sede legislativa, tra diverse possibili soluzioni). - S. nn. 214/1983, 232/1984, 135/1985.

    Art. 751 c.c. · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Una lieve modificazione ho introdotta nel secondo comma dell'art. 751, uniformando la regola relativa al prelevamento dei beni ereditari da parte degli eredi che avrebbero diritto alla collazione del denaro al principio più generale stabilito nell'art. 725. DEL PAGAMENTO DEI DEBITI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 363

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art751 · fonte del testo

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