Corte costituzionale

Sentenza n. 230/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/10/1985 · relatore Oronzo Reale

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 556, 564,

comma secondo, e 751 del codice civile, promosso con l'ordinanza emessa

il 12 ottobre 1982 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile

vertente tra Rubeo Giovanni e Rubeo Margherita ed altri iscritta al n.

340 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 253 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore

Oronzo Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 12 ottobre 1982 (n. 340 del reg. ord. 1983) la Corte

di cassazione sollevava in via incidentale questione di legittimità

costituzionale degli artt. 556 e 564, secondo comma, del codice civile,

per la parte in cui dette norme richiamano l'art. 751 dello stesso

codice, nonché dell'art. 751 suddetto per preteso contrasto con

l'art. 3 della Costituzione.

Premesso che la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata

nel senso che la riunione fittizia, la imputazione ex se e la

collazione relative a somme di denaro donate devono essere compiute

(artt. 556, 564, secondo comma, e 751 c.c.) in base al valore nominale,

si osserva che il principio nominalistico trova il suo normale ambito

di applicazione nei rapporti obbligatori.

La ratio di ciò va ravvisata nel brocardo "pacta sunt servanda"

nonché nell'esigenza che nei rapporti tra debitori e creditori vi sia

un comune e non opinabile punto di riferimento; d'altronde, la regola

è temperata dalla particolare previsione del risarcimento del danno ex

art. 1224, comma secondo, del codice civile.

Ribadito che le disposizioni sulla collazione configurano le

donazioni fatte dal de cuius a particolari categorie di eredi come

anticipazioni della successione e che la riunione fittizia e

l'imputazione ex se, pur avendo chiara autonomia, per il richiamo alle

norme sulla collazione, quanto alle operazioni contabili relative,

vengono ad essere attratte "nella medesima logica della anticipazione

della successione", si osserva che la detta configurazione è volta ad

assicurare pari trattamento anche ai legittimari da una parte e ai

beneficiari della disponibile dall'altra, sia che le attribuzioni

avvengano tutte al momento dell'apertura della successione, sia che

esse siano, in tutto o in parte, avvenute con anticipazioni.

Il bene donato viene in considerazione non come mezzo di

adempimento, ma come rappresentativo di una parte del patrimonio

ereditario (valore accumulato) e pertanto, ove si tratti di denaro,

questo non adempie alla funzione di mezzo di pagamento.

La legge pone a base delle operazioni di riunione fittizia, di

imputazione ex se e di collazione il procedimento di valutazione dei

beni; ciò è evidente nelle prime due operazioni, ma vale anche per la

collazione in quanto questa anche nelle ipotesi in cui viene compiuta

in natura, comporta valutazione dei beni in quanto la formazione delle

quote concrete (all'atto della divisione) cui la collazione è

strumentale, non è concepibile al di fuori della valutazione stessa

tranne che per ipotesi marginali.

Si osserva ancora che se nella valutazione l'oggetto viene in

considerazione come ricchezza, id est come valore in esso accumulato,

questa considerazione non potrebbe venire meno quando oggetto della

valutazione sia una somma di denaro. Tutto ciò premesso l'estensione

del principio nominalistico anche a tali operazioni che si svolgono

nell'ambito successorio sarebbe in contrasto "con il canone di

razionalità di cui all'art. 3 Cost.".

Al riguardo si asserisce che il rilievo del contrasto è di per sé

sufficiente a sollevare la questione di costituzionalità non essendo

compito del giudice, ma del legislatore stabilire quale contenuto le

norme impugnate dovrebbero avere per eliminare il contrasto e

ristabilire la razionalità. Si suggerisce comunque "la possibilità

che la valutazione delle somme di denaro donate, da compiere con

riguardo al momento dell'apertura della successione, venga affidata al

prudente apprezzamento del giudice nei singoli casi, tenuto conto: a)

del potere di acquisto della moneta al momento della donazione; b)

dell'impiego della somma in concreto attuato; c) delle ragioni che

hanno indotto il donatario a preferire una determinata destinazione

della somma ad un'altra".

Per quanto attiene alla decisione di infondatezza pronunciata dalla

Corte costituzionale con sentenza n. 107 del 1981, di questioni di

costituzionalità afferenti agli artt. 747, 750 e 751, in relazione

agli artt. 3 e 42 della Costituzione, il collegio ritiene che la

pronuncia de qua non comporti manifesta infondatezza della questione in

quanto:

a) non viene contestata la legittimità costituzionale del

principio nominalistico ma la estensione di questo alla particolare

materia in questione;

b) nei casi di riunione fittizia e di imputazione ex se la legge

prescinde dal conferimento in natura, sicché solo per la collazione

non si pone un problema di imputazione;

c) anche il conferimento in natura non eliminerebbe il problema

della valutazione del bene; pertanto "la supposizione di situazioni

differenti, quanto alla materia in esame, non appare giustificata".

La rilevanza della questione è ampiamente motivata.

Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il

tramite dell'Avvocatura generale dello Stato e chiedeva che la proposta

questione fosse dichiarata infondata.

Osserva al riguardo l'Avvocatura che tra i beni mobili ed immobili

e la moneta non esisterebbe omogeneità alcuna; se manca l'omogeneità

nei beni donati, si giustificherebbe pienamente un trattamento

diseguale.

Allorché nell'ordinanza si assume che nel caso di specie sarebbe

ingiustificata l'estensione del principio nominalistico della moneta e

non il principio in quanto tale, si sarebbe di fatto portata in

discussione l'insindacabilità del criterio nominalistico, confermato

dalla Corte costituzionale, che ha più volte affermato che l'ovviare

agli effetti del graduale deprezzamento della moneta comporta scelte

politiche riservate al legislatore e che, in linea di massima, sfuggono

al sindacato di costituzionalità. Considerato in diritto :

1. - Con la sua ordinanza riccamente motivata, riassunta in

narrativa, la Corte di cassazione, ricordata la costante giurisprudenza

in virtù della quale "la riunione fittizia, la imputazione 'ex sé e

la collazione relative a somme di denaro donato devono essere compiute,

applicando le prescrizioni degli artt. 556, 564, comma secondo, e 751

del codice civile, in base al valore delle somme medesime", cioè

secondo il principio nominalistico, ritiene che non sia razionale, e

violi perciò l'art. 3 della Costituzione, che tale principio,

legittimo "nel campo dei rapporti obbligatori", venga esteso "al

diverso campo delle operazioni previsto negli artt. 556, 564, comma

secondo, e 751 c.c.". Infatti, mentre nel campo dei rapporti

obbligatori il principio nominalistico è giustificato dal canone

"pacta sunt servanda" e dall'"esigenza di assicurare la certezza di

rapporti reciproci di entrata e di spesa" e, inoltre, è sorretto dal

"correttivo dell'art. 1224, comma secondo, c.c.", non è razionalmente

giustificabile che, anche alla moneta, come agli immobili e ai mobili,

si attribuisca il valore del "tempo dell'aperta successione" ogni

qualvolta debba procedersi a collazione o imputazione.

Insistendo, con argomentazioni varie, sull'affermata

differenziazione, la Cassazione ritiene di non porsi in contrasto con

la sentenza n. 107 del 1981, con la quale la Corte costituzionale

dichiarò non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli

artt. 751, 747 e 750 del codice civile sollevate da due tribunali in

riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, affermando quindi la

legittimità e razionalità dell'applicazione del principio

nominalistico anche nella materia regolata dai citati articoli del

codice civile, non incrinata "dal presupposto (privo di fondamento) che

chi abbia ricevuto una somma di denaro... l'abbia investita

nell'acquisto di beni o, quanto meno, che costui debba essere comunque

trattato come se a tale acquisto sia addivenuto".

In sostanza, la Cassazione chiama la Corte a un riesame della

questione sulla base di considerazioni e distinzioni varie.

2. - Ma tale riesame non può essere ipotizzato, poiché la

questione è inammissibile, come risulta dalle stesse parole

dell'ordinanza di rimessione. "Il rilievo del contrasto (con l'art. 3

della Costituzione) - si legge nella ordinanza - è sufficiente per

sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma in

esame, non essendo compito del giudice indicare, altresì, quale

contenuto la norma stessa dovrebbe avere per eliminare il contrasto.

Spetta infatti al legislatore, tra più soluzioni astrattamente

possibili, operare la scelta che sia conforme al principio di

razionalità".

Dunque, la norma impugnata non sarebbe illegittima perché

attribuisce anche al denaro (come ai mobili ed immobili) il valore del

momento dell'aperta successione anziché quello del momento della

donazione della somma; cioè la questione non sarebbe risolvibile con

una decisione additiva in tal senso ma solo scegliendo tra le

"soluzioni astrattamente possibili", la più vicina alla razionalità,

magari in relazione alle singole fattispecie, come la Cassazione

ipotizza.

Senonché la Corte non può operare scelte nell'ambito di soluzioni

"astrattamente possibili", né valutare essa la congruità di un

ventaglio di soluzioni da indicare al legislatore (cfr. da ultimo

sentenze n. 214 del 1983, n. 232 del 1984, n. 134 del 1985).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 556 e 564, comma secondo, del codice civile, per la parte

in cui richiamano l'art. 751 del codice civile, e dello stesso art. 751

del codice civile, sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza (n. 340 del reg. ord.

1983) di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - FRANCESCO GRECO -

GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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