Corte costituzionale

Ordinanza n. 64/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 724, secondo

comma, e 751 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 26

settembre 1980 dal Tribunale di Pinerolo, iscritta al n. 481 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 297 dell'anno 1981;

Visti gli atti di costituzione di Caroni Marcella e di Cravetto

Vittorio e Alessandro;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile per divisione

ereditaria vertente tra Portis Giuliana e Cravetto Vittorio ed altri,

il Tribunale di Pinerolo, su eccezione di una delle parti, ha

sollevato, con ordinanza emessa il 26 settembre 1980, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 724, secondo comma, e 751 del

codice civile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

rilevando che tali norme, prendendo come criterio di riferimento il

principio nominalistico, rapportato al momento dell'apertura della

successione, sia ai fini della determinazione delle somme da

conferire alla massa ereditaria nel caso di collazione di denaro e

sia ai fini della determinazione delle somme da imputare alla quota

ereditaria nel caso di debiti dell'erede verso il defunto e verso i

coeredi in dipendenza della gestione dell'eredità, determinano una

ingiustificata disparità di trattamento tra eredi che sono debitori

di denaro verso la massa ereditaria ed eredi beneficiati con

immobili, risolventesi in danno di questi ultimi in misura tanto

maggiore quanto più remota sia stata la donazione di denaro o la

nascita del debito di denato in capo all'erede;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private, nelle

memorie di costituzione, hanno, rispettivamente, concluso chiedendo

la declaratoria d'illegittimità delle norme in esame ovvero di

infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 107 del 1981 ha

dichiarato, tra l'altro, non fondata, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

751 del codice civile, e, prendendo in esame il trattamento

differenziato della collazione di denaro rispetto alla collazione di

beni immobili e gli effetti della svalutazione monetaria rispetto ai

due tipi di imputazione, ha escluso che il principio nominalistico,

come parametro di riferimento per la collazione di denaro, comporti

violazione, per difformità di trattamento, del dettato

costituzionale;

che l'odierna ordinanza di rimessione ripropone, per arogmenti,

profili e parametro una questione analoga a quella già presa in

esame con la citata sentenza n. 107 del 1981, coinvolgendo, oltre

all'art. 751 del codice civile, anche l'art. 724, secondo comma,

dello stesso codice, che sottintende anch'esso l'applicazione del

principio nominalistico;

che, peraltro, non ravvisandosi argomentazioni o motivi nuovi

rispetto a quelli a suo tempo presi in esame, va dichiarata la

manifesta infondatezza della questione;

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87,

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 724, secondo comma, e 751 del codice

civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Pinerolo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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