Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/06/1981 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.

747, 750 e 751 del codice civile (successione - obbligo di collazione)

promossi con le seguenti ordinanze:

1 ) ordinanza emessa il 26 giugno 1975 dal Tribunale di Sciacca

nel procedimento civile vertente tra Pedalino Vincenza e Pedalino

Serafina ed altri, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19

novembre 1975;

2) ordinanza emessa il 4 maggio 1976 dal Tribunale di Salerno nel

procedimento civile vertente tra Barlotti Pasqualina e Barlotti

Raffaele ed altri, iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 del 15

settembre 1976.

Visti l'atto di costituzione di Barlotti Pasqualina e gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice

relatore Leopoldo Elia;

udito l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Tribunale di Sciacca, con ordinanza emessa il 26 giugno

1975, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 751

del codice civile per contrasto con gli artt. 3 e 42, secondo comma,

della Costituzione in quanto stabilisce che la collazione di donazione

avente ad oggetto danaro deve effettuarsi al valore nominale, senza

tener conto, dunque, della eventuale svalutazione verificatasi dal

momento della donazione al momento dell'apertura della successione.

La valutazione dell'id quod relictum e dell'id quod donatum

obbedirebbe a criteri uniformi ed omogenei, volti ad assicurare la

proporzionalità di trattamento in tutte le operazioni che si

concludono con l'attribuzione delle quote agli eredi, con la

conseguenza di risolvere "nel senso dell'irrilevanza il problema delle

variazioni di valore dei beni donati". Essenziale a questo scopo

sarebbe il considerare tutti gli elementi che entrano a far parte

della massa ereditaria al valore che hanno al tempo dell'apertura

della successione: regola questa sempre seguita, anche ai fini della

riduzione (art. 556, cod. civ.), della collazione di beni immobili e

mobili (artt. 747 e 750, cod. civ.), solo trascurata nel caso di

collazione di danaro anche quando la somma sia stata donata "senza

vincoli di indisponibilità"; con l'effetto di dare luogo

ingiustificatamente ad una diversa disciplina nei confronti dei

beneficiari di donazioni di beni di diversa qualità, di poter ledere

anche la effettiva quota di legittima e di alterare comunque i valori

del patrimonio cui si riferiscono i diritti dell'erede.

Nella specie l'attrice nel processo a quo, Pedalino Vincenza,

chiedeva la riduzione delle donazioni effettuate dal de cuius e la

reintegra della quota di legittima. Uno dei convenuti, rilevato che

l'attrice medesima aveva ricevuto una donazione di lire 5.000

(cinquemila) nel 1922, eccepiva l'illegittimità costituzionale della

norma che impone di valutare in termini nominali la somma donata ai

fini della formazione della massa ereditaria.

L'ordinanza del giudice a quo, adottata in sostanziale accoglimento

di tale eccezione, regolarmente comunicata e notificata, veniva

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1975, n. 306.

2. - Interveniva nel giudizio innanzi a questa Corte l'Avvocatura

dello Stato deducendo l'infondatezza della questione. Il principio

nominalistico avrebbe, come illustrato anche nella relazione al codice

civile, una insostituibile funzione nella vita economica: esso solo

infatti consentirebbe di raffigurare i debiti pecuniari come entità

costanti e di conoscere quindi con certezza la somma dovuta. Tale

funzione renderebbe giustificato il diverso trattamento delle

donazioni di danaro; una eccezione alla regola del nominalismo,

limitata al campo successorio, creerebbe invece a sua volta

un'ingiustificata differenza normativa.

3. - Questione analoga era sollevata dal Tribunale di Salerno con

ordinanza emessa il 4 maggio 1976, in riferimento agli artt. 747, 750

e 751 del codice civile e con riguardo all'art. 3 della Costituzione.

Anche in questo caso il giudizio aveva ad oggetto azione di

riduzione per lesa legittima; anche in questo caso l'attrice e le

sorelle intervenute erano state beneficiarie di donazioni di somme di

danaro; si eccepiva da parte convenuta l'incostituzionalità della

normativa che impone di conferire le donazioni in danaro al solo

valore nominale.

L'ordinanza, adottata in seguito a tale eccezione, veniva

regolarmente comunicata e notificata; era successivamente pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1976, n. 246.

L'Avvocatura dello Stato si costituiva nel giudizio innanzi a

questa Corte chiedendo pronunzia di rigetto con argomenti in tutto

simili a quelli svolti nella precedente analoga occasione.

Si costituiva anche Barlotti Pasqualina, attrice nel processo a

quo, rilevando che gli artt. 747 e 750 del codice civile impugnati con

l'atto introduttivo del giudizio di costituzionalità, sono estranei

alla questione proposta, che atterrebbe invece al solo art. 751 del

codice civile.

Osservava inoltre che non si può configurare una violazione del

principio di eguaglianza nel caso in esame, non traducendosi la

differenza normativa in privilegio (odioso o favorevole) a carattere

soggettivo. Sosteneva poi la ragionevolezza anche in questo caso del

principio nominalistico e l'irrazionalità di una deroga ad esso,

limitata al diritto successorio, con argomenti simili a quelli svolti

dall'Avvocatura dello Stato. Considerato in diritto :

Le ordinanze del Tribunale di Sciacca e del Tribunale di Salerno

sollevano questione di legittimità costituzionale in ordine all'art.

751 del codice civile. Secondo il Tribunale di Sciacca questa

disposizione contrasterebbe con gli artt. 3 e 42, secondo comma, della

Costituzione; a parere del Tribunale di Salerno, invece, anche gli

artt. 747 e 750 del codice civile si porrebbero in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione (unico parametro qui evocato). Ad avviso

dei giudici remittenti la disciplina della collazione del danaro, che

si riferisce nel quantum al valore legale della specie donata,

comporterebbe un trattamento arbitrariamente differenziato tra coeredi

donatari soggetti a collazione, secondo che essi siano donatari di

beni immobili, di beni mobili o di somme di danaro. Inoltre la

disciplina del codice sarebbe su questo punto in contrasto con il

canone della razionalità.

La questione non è fondata.

Va rilevato, in primo luogo, che le ordinanze non contestano la

legittimità costituzionale del principio nominalistico; non

contestano, cioè, che una somma di danaro, considerata nel valore che

viene attribuito alla moneta in cui essa è espressa alla data della

emissione, costituisce sempre e costantemente il medesimo bene, quale

che sia, nel momento storico che si considera, il potere di acquisto

della moneta stessa.

Va ricordato, in secondo luogo, che il principio che regge

l'istituto della collazione consiste nel computare nella determinazione

della porzione spettante al condividente il bene che egli ha

precedentemente ricevuto dal de cuius.

Il bene che va conferito è quello che è stato ricevuto. Se,

invero, è stato ricevuto un immobile, è questo che viene conferito

(art. 747, cod. civ.). Parimenti è da conferire la somma di danaro,

che non è mutata nella sua identità, per il principio di cui si è

detto.

Il problema della valutazione del bene al tempo dell'apertura

della successione si pone nei casi in cui il bene non venga conferito

in natura, o per scelta del conferente (art. 746, primo comma, cod.

civ.) o per impossibilità, materiale o giuridica (art. 746, secondo

comma), o per disposizione di legge (art. 750). L'imputazione viene

fatta con riferimento non soltanto al valore, ma anche alla

consistenza del bene al tempo dell'apertura della successione, in

quanto tale valore sostituisce il bene, quale avrebbe dovuto essere

conferito, appunto, in tale momento.

Per le somme di danaro non viene in considerazione un problema di

imputazione, in quanto, per il principio innanzi ricordato, non si ha

imputazione per equivalente, ma si ha collazione in natura della

somma, che viene detratta nel valore suo proprio, rimasto immutato.

Ed infatti, la circostanza che il danaro che viene conferito non

è costituito dalla stessa species che è stata ricevuta non modifica

l'essenza del conferimento, che resta conferimento in natura e non

conferimento per equivalente, per il particolare carattere di

fungibilità della moneta, che rimane sempre il medesimo bene, quale

che sia la specie in cui viene corrisposta.

Tra l'ipotesi, dunque, di collazione per imputazione di beni nel

loro equivalente e l'ipotesi di collazione di danaro, che è

collazione in natura e non per equivalente, non sussistono né una

identità né una affinità, che possano richiedere un pari

trattamento ed anzi si ravvisa quella sostanziale diversità che

giustifica ognora un trattamento differenziato.

Poiché, anzi, la collazione di somma di danaro è collazione in

natura, questa si pone accanto al conferimento in natura di bene

immobile, che è conferimento dello stesso bene e non di altro bene,

di guisa che, ove si imponesse il conferimento di un bene diverso,

quale sarebbe una somma di danaro di valore nominale più elevato, si

verrebbe ad instaurare una diversità di disciplina tra pari

situazioni.

In effetti le ordinanze di rimessione tendono a configurare una

irrazionalità nel sistema legislativo, in riferimento alle ipotesi di

sopravvenuta grave svalutazione monetaria, in quanto, considerando la

situazione dei condividenti nel momento dell'apertura della

successione, si viene a verificare una grave disparità di valori

effettivi tra chi conferisce per imputazione l'equivalente in moneta

del bene ricevuto e chi conferisce la somma di danaro, quale gli fu

attribuita, giacché il primo vede diminuita la sua porzione di un

valore in moneta corrente notevolmente superiore alla diminuzione

patrimoniale che subisce il secondo.

La tesi della irrazionalità muove, però, da un presupposto che

è del tutto estraneo all'istituto della collazione; dal presupposto,

cioè, che chi abbia ricevuto una somma di danaro "senza vincoli di

imponibilità" l'abbia investita nell'acquisto di beni o, quanto meno,

che costui debba essere comunque trattato come se a tale acquisto sia

addivenuto.

Orbene, tale presupposto è privo di fondamento, in quanto non

può configurarsi a carico del beneficiario di una attribuzione in

danaro né l'obbligo né l'onere di impiegarla in acquisti; ed invero

la giurisprudenza della Corte di cassazione è giustamente costante

nell'affermare che si ha attribuzione in danaro, come tale da

considerare ai fini della collazione, anche quando il danaro ricevuto

sia stato impiegato nell'acquisto di altri beni, in quanto è stato il

danaro, e non il bene acquistato, l'oggetto dell'attribuzione, ed è

il danaro, e non tale bene, l'oggetto del conferimento.

Il sospetto di irrazionalità potrebbe essere avanzato, peraltro,

con riferimento a diverse ipotesi, in relazione alle quali recenti

pronunce giurisprudenziali hanno dato rilevanza al fenomeno della

svalutazione monetaria, ipotesi che tuttavia concernono situazioni

irriducibili a quella qui considerata.

La svalutazione monetaria può, in realtà, venire in

considerazione quando, a seguito del ritardo nella prestazione di una

somma di danaro, il creditore riceva un pregiudizio, ottenendo un

valore, stimato con riguardo al potere di acquisto della moneta,

inferiore a quello che egli legittimamente attendeva; in relazione a

queste ipotesi è stato ritenuto, infatti, che nella determinazione

del danno da risarcire possa tenersi conto dell'incidenza della

sopravvenuta svalutazione nel patrimonio del creditore.

Ma la medesima giurisprudenza ha pur sempre tenuto fermo il

principio dell'immutabilità del bene - moneta nel considerare la

situazione propria dei rapporti obbligatori che è la più vicina a

quella qui considerata; è rimasto fermo, dunque, che chi ha ricevuto

in mutuo una somma di danaro per un certo tempo è tenuto a dare la

stessa somma, nel suo valore nominale, quale che ne sia stato il

mutamento del valore di scambio nel tempo intercorso tra la nascita

dell'obbligazione e la scadenza.

Né, quindi, sotto l'aspetto del trattamento difforme di pari

situazioni, né sotto l'aspetto della irrazionalità del sistema

normativo può ritenersi che la disciplina contenuta nell'art. 751 del

codice civile, con riferimento agli artt. 747 e 750 dello stesso

codice, sia in contrasto con i precetti dell'art. 3 della

Costituzione.

Infine, quanto si è già detto vale a maggior ragione per

escludere che risulti in qualche modo violato l'art. 42 della stessa

Carta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 751, 747 e 750 del codice civile sollevate in riferimento

agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione con le ordinanze

in epigrafe dai Tribunali di Sciacca e di Salerno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VTTALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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