Codice civile

Art. 744 c.c. — Perimento della cosa donata

Non e' soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 744 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 30135/2025

    14 novembre 2025

    In tema di reintegrazione della quota riservata ai legittimari, la perdita del bene oggetto di legato per causa non imputabile esclude che il relativo valore possa essere computato ai fini della riunione fittizia, poiché, alla luce degli artt. 744 e 562 c.c., il perimento incolpevole della res ne impedisce la valutazione agli effetti della reintegrazione della quota di riserva.

    Art. 744 c.c. · Art. 553 c.c. · Art. 556 c.c. · Art. 562 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La regolamentazione data all'ipotesi di società contratta tra il defunto e l'erede, ha fatto sorgere molti dubbi, perchè è stato osservato che, in pratica, le società tra genitori e figli sono società di fatto regolate dalla fiducia e dalla buona fede, ed è difficile che risultino da atto di data certa. Perciò l'erede, che ha per lungo tempo collaborato attivamente col de cuius alla vita di un'impresa, alla morte di quest'ultimo dovrebbe conferire anche gli utili del proprio lavoro. È stata perciò ritenuta preferibile la soppressione della norma, considerando che essa è assorbita dall'art. 276 del progetto - cioè dall'art.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 360

  • Quanto all'art. 744, mi sono posto il problema se, di fronte al nuovo principio fissato nell'art. 750, per il quale anche le cose mobili devono essere imputate secondo il loro valore al tempo dell'aperta successione, fosse giustificato che l'esenzione dalla collazione per effetto del perimento per causa non imputabile al donatario non si estendesse alle cose deperibili con l'uso. Ho considerato che tale diverso trattamento delle cose deperibili non era effetto giustificato, dato che anche in tale ipotesi la causa che produce il perimento della cosa fa venir meno nel patrimonio del donatario quel valore che, senza la causa stessa, vi si sarebbe trovato al momento dell'apertura della successione. Tanto più poi che, se la cosa fosse deperita con l'uso in maniera tale da perdere ogni valore venale, il donatario, per il criterio dell'art. 750, nulla sarebbe tenuto a conferire, benchè ne avesse, interamente goduto. Ho formulato perciò in termini generali l'art. 744, in maniera che esso trovi applicazione qualunque sia la natura del bene donato. Ho, inoltre, nel nuovo testo, modificato la formulazione dell'art. 291 del testo precedente, coordinandola con quella degli articoli 673 e 1218.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 361

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art744 · fonte del testo

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