Codice civile

Art. 743 c.c. — Società contratta con l'erede

Non e' dovuta collazione di cio' che si e' conseguito per effetto di societa' contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La regolamentazione data all'ipotesi di società contratta tra il defunto e l'erede, ha fatto sorgere molti dubbi, perchè è stato osservato che, in pratica, le società tra genitori e figli sono società di fatto regolate dalla fiducia e dalla buona fede, ed è difficile che risultino da atto di data certa. Perciò l'erede, che ha per lungo tempo collaborato attivamente col de cuius alla vita di un'impresa, alla morte di quest'ultimo dovrebbe conferire anche gli utili del proprio lavoro. È stata perciò ritenuta preferibile la soppressione della norma, considerando che essa è assorbita dall'art. 276 del progetto - cioè dall'art.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 360

  • il quale pone il principio generale che solo le donazioni dirette o indirette devono essere comprese nella collazione, e non altri cespiti legittimamente conseguiti nei confronti del defunto. Sono però stato contrario alla soppressione della disposizione, perchè avrebbe fatto sorgere in pratica dubbi assai gravi. La disposizione - conservata nell'art.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 737

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art743 · fonte del testo

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