Codice civile

Art. 500 c.c. — Termine per la liquidazione

L'autorita' giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, puo' assegnare un termine all'erede per liquidare le attivita' ereditarie e per formare lo stato di graduazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 500 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24491/2026

    5 agosto 2026

    In tema di eredità accettata con il beneficio dell’inventario, a seguito di ricorso straordinario per cassazione proposto avverso ordinanza pronunciata ex art. 749 c.p.c. all’esito di reclamo, la Seconda Sezione civile ha stabilito che il termine di cui all’art. 500 c.c. si applica esclusivamente alla procedura di liquidazione concorsuale, tenuto conto sia della collocazione della norma, sia della circostanza che solo nella liquidazione concorsuale l’erede ha preventiva contezza dei crediti e legati gravanti l’eredità, cosicché, ove emerga che l’erede abbia optato per la liquidazione individuale e avverso quest’ultima non siano state proposte opposizioni, l’assegnazione di un termine siffatto è da reputarsi, nei suoi confronti, tamquam non esset e l’inosservanza di esso non può, in alcun modo, comportare la decadenza dal beneficio dell’inventario.

    Art. 500 c.c. · Art. 749 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Approfondimenti

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  • Il gruppo di norme sulla procedura concorsuale (articoli 498-506) riproduce quasi integralmente la disciplina dettata dal progetto definitivo. Tralasciando gli emendamenti di natura formale, due punti meritano particolare rilievo. Il primo riguarda l'art. 46, capoverso, del testo precedente (art. 501), che attribuiva all'autorità giudiziaria del luogo dell'aperta successione la cognizione dei reclami contro lo stato di graduazione: trattandosi di norma di diritto processuale, essa è stata soppressa in sede di coordinamento perchè inserita nel Codice di procedura civile (articolo 778). L'altro rilievo concerne la questione del decorso degli interessi dei crediti. Considerando che la consistenza del passivo, per le esigenze stesse della procedura concorsuale, a un dato momento deve essere fissata, ho inserito una disposizione che stabilisce la sospensione degli interessi - limitatamente, però, ai soli crediti chirografari, come nel testo coordinato è stato messo in maggiore rilievo, in coerenza ai principii che regolano le procedure concorsuali - dall'inizio della procedura, senza tuttavia escludere il diritto dei creditori al collocamento, compiuta la liquidazione, degli interessi sugli eventuali residui (art. 506). Era poi logico inserire nello stesso articolo la norma delle disposizioni per l'attuazione del precedente testo (art. 5, primo e secondo comma), che rendeva possibile la continuazione delle procedure esecutive individuali in corso.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art500 · fonte del testo

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