Codice civile

Art. 600 c.c. — Enti non riconosciuti

Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 settembre 1991 al 13 luglio 2000. Leggi il testo vigente →

[1]Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento e' eseguibile non e' fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.

[2]Fino a quando l'ente non e' costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi.80

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 agosto 1991, n. 266

80

La L. 11 agosto 1991, n. 266 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le organizzazioni di volontariato, prive di personalita' giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attivita'.Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalita' previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto."

Testo in vigore dal 6 settembre 1991 al 13 luglio 2000

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 199/2002

    Questione inammissibile
    16 maggio 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 600 del codice civile, nella parte in cui - secondo l'interpretazione giurisprudenziale cui aderisce il rimettente - fa decorrere il termine per la proposizione dell'istanza di riconoscimento della fondazione costituita con disposizione testamentaria, dall'apertura della successione anziché dal momento in cui chi sia tenuto a darvi esecuzione ne sia venuto a conoscenza, ritenendosi, perciò, violati i diritti della personalità del 'de cuius' e dell'ente da questi istituito nonché il principio di ragionevolezza e, quindi, gli artt. 2 e 3 della Costituzione. Diversamente da quanto opina il rimettente, la questione si fonda, infatti, su un orientamento giurisprudenziale non consolidato e su condizioni che non trovano supporto nel caso di specie, sicché la motivazione sulla rilevanza appare nel complesso contraddittoria e comunque insufficiente.

    Art. 600 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 702 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 299/1987

    Illegittimità dichiarata
    30 settembre 1987

    Il giudice a quo deve motivare la rilevanza dell'incidente di costituzionalita` e non limitarsi ad affermarne la sussistenza, non rientrando nei compiti della Corte costituzionale procedere al relativo esame. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 30, 31, 32 e 38 Cost., e relativa all'art. 600 cod. civ., nella parte in cui non esclude l'inefficacia delle disposizioni testamentarie a favore di ente non riconosciuto in ipotesi di ritardo nella presentazione dell'istanza di riconoscimento dovuto ad errore scusabile).

    Art. 2 cost. · Art. 4 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 137 del progetto definitivo, sull'incapacità del coniuge del binubo, stabiliva che, per determinare la porzione del coniuge, dovessero calcolarsi le donazioni eventualmente da lui ricevute. Questa norma, che nel progetto era principalmente giustificata dall'introduzione del principio dell'ammissibilità delle donazioni tra coniugi, trova ancora oggi una giustificazione nel fatto che il coniuge può ricevere donazioni prima del matrimonio, rispetto alle quali, come la dottrina aveva già riconosciuto per il codice del 1865, deve operare l'incapacità parziale del coniuge del binubo. Per queste ragioni, pur essendo tornato al tradizionale divieto delle donazioni tra coniugi, ho lasciato immutata la norma, la quale si applica, come è ovvio, anche al caso in cui il coniuge, per rinunzia o per altra causa, non viene alla successione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 291

  • Oggetto di rilievi è stata la norma che regola la capacità di succedere degli enti di fatto (art. 600). Nel progetto definitivo le disposizioni a favore di questi enti erano dichiarate efficaci a condizione che, entro un anno dal giorno in cui il testamento fosse diventato eseguibile, venisse fatta l'istanza per il riconoscimento e questo fosse concesso entro un anno dalla presentazione dell'istanza. È stato ritenuto troppo breve il primo termine e si è inoltre proposta la soppressione del secondo. Mentre ho accolto quest'ultima osservazione, in quanto il ritardo nella concessione del riconoscimento può dipendere dalla stessa autorità amministrativa, ho lasciato immutata la durata del termine per la presentazione dell'istanza, sembrandomi necessario nel pubblico interesse eliminare nel più breve tempo possibile lo stato di incertezza nei rapporti successori. E da notare che nella nuova formulazione l'articolo sulla capacità degli enti di fatto non contiene più il richiamo delle disposizioni del libro primo, che prevedono la costituzione della fondazione mediante testamento e lasciti a favore di enti da istituire. Tale richiamo era fatto nel progetto definitivo a scopo di coordinamento. Ma un siffatto coordinamento mi è sembrato inutile, poichè diverso è il campo d'applicazione dell'articolo in esame e delle disposizioni del libro primo. Infatti in queste ultime si prevede il negozio di fondazione della persona giuridica e in genere qualsiasi lascito a favore di un ente da istituire, mentre nell'art. 600 si prevede il lascito a favore di un ente che già esiste di fatto e elle manca soltanto della personalità giuridica. DELLA FORMA DEI TESTAMENTI. Dei testamenti ordinari.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 292

Che cosa è cambiato dal 6 settembre 1991

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 6 settembre 1991.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 agosto 1991, n. 266

    La L. 11 agosto 1991, n. 266 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le organizzazioni di volontariato, prive di personalita' giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attivita'.Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalita' previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art600 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari