Codice civile

Art. 581 c.c.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013. Leggi il testo vigente →

((Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla meta' dell'eredita', se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi)).

Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 527/1988

    Questione infondata
    5 maggio 1988

    Il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e quello di uso sui mobili che la corredano sono attribuiti al coniuge, nella sua qualità di legittimario, dall'art. 540, comma secondo, cod. civ., e gli spettano anche nella successione "ab intestato", in quanto l'omesso richiamo della suddetta norma negli artt. 581 e 582 cod. civ. vale unicamente ad escludere che tale diritti si cumulino con la quota ereditaria riconosciuta al coniuge dagli stessi articoli, mentre il rinvio contenuto nell'art. 584 sta solo a significare che i due diritti spettano anche al "coniuge putativo". (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 581 cod. civ., nella parte in cui, in caso di concorso con altri coeredi, non attribuirebbe i diritti su menzionati al coniuge, diversamente da quanto previsto per il "coniuge putativo").

    Art. 581 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 540 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 84/1974

    Questione infondata
    27 marzo 1974

    Non è fondata, in relazione all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli art. 581, ultimo comma e 547 del codice civile nella parte in cui dette norme determinano una deroga al generale principio del diritto del partecipante alla comunione ad una quota in natura o, comunque, comprendente una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione della quota. L'art. 581, ultimo comma, del codice civile relativo ai modi in cui possono essere soddisfatti il diritto del coniuge nelle successioni legittime ed in caso di concorso con i figli legittimi e naturali, in relazione all'art. 547 dello stesso codice, si inserisce nel sistema legislativo che attribuisce al coniuge superstite solo il diritto all'usufrutto di una quota ereditaria, con normativa che non ha costituito oggetto di impugnativa. Tale disciplina, pertanto, appare razionale e non violatrice del principio di eguaglianza. Non viola l'art. 3 della Costituzione la normativa risultante dagli artt. 581 e 547 del codice civile nella parte in cui non è data la facoltà di commutazione nei confronti dei legatari di usufrutto: la posizione del coniuge superstite, infatti, e quella dei legatari di usufrutto è legislativamente diversa e, di conseguenza, giustificata appare la diversità di disciplina in tema di commutazione delle rispettive ragioni.

    Art. 581 c.c. · Art. 547 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Ha incontrato favore l'art. 122 del progetto definitivo concernente i diritti dei figli naturali non riconosciuti, siano essi riconoscibili o meno. A tali figli viene fatto un trattamento successorio diverso da quello fatto ai i riconosciuti o dichiarati. Essi hanno diritto, cioè, a un assegno vitalizio determinabile in proporzione delle sostanze ereditarie e del numero e della qualità degli eredi. L'assegno peraltro non può eccedere la rendita della quota, alla quale i figli avrebbero avuto diritto se fossero stati riconosciuti. Non ho difficoltà a chiarire, come è stato richiesto, che per «qualità degli eredi» si deve intendere non «qualità ereditaria», ma «grado e condizione economico-sociale degli eredi legittimi». Quanto alla natura dell'assegno, è ovvio che non si tratta dell'assegno alimentare previsto dall'art. 752, secondo comma, del codice del 1865. poichè, se anche normalmente esso avrà la finalità di assicurare gli alimenti al figlio, nulla esclude che sia concesso anche se questi non si trovi in stato di bisogno, e comunque può essere superiore alla misura del necessario, purchè sia contenuto nei limiti suaccennati. DELLA SUCCESSIONE DEL CONIUGE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 281

  • La quota di usufrutto del coniuge, in concorso con discendenti legittimi, stabilita nella misura della metà, e sembrata eccessiva, specialmente nel caso in cui sono chiamati alla successione parecchi figli, poichè la quota di questi si verrebbe a ridurre a proporzioni troppo limitate, con maggiori pericoli per i figli di primo letto. Tenendo conto di queste preoccupazioni, ho mantenuto la quota di usufrutto nella misura della metà, se concorre con il coniuge un solo figlio; l'ho ridotta a un terzo, negli altri casi (art. 581). Ho poi completato il secondo comma dell'art. 124 del progetto definitivo, il quale, considerando l'ipotesi di concorso tra coniuge, ascendenti legittimi e fratelli e sorelle, attribuiva metà dell'eredità al coniuge, ma non determinava i criteri coi quali doveva essere attribuita l'altra metà agli ascendenti e ai fratelli e sorelle. Per determinare tali criteri ho richiamato l'art. 571 nel suo principio fondamentale (divisione per capi), garentendo agli ascendenti una quota rigida nella misura di un quarto, corrispondente a quella che gli ascendenti hanno diritto di conseguire in concorso con il coniuge e con figli naturali (art. 575). DELLA SUCCESSIONE DELLO STATO.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 283

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 27 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.

Quando tolto: col aggiunto: con il coniuge concorrono figli legittimitolto: , soli o con figli aggiunto: o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto tolto: all'usufrutto di una quota di eredita'.

tolto: L'usufrutto e' della aggiunto: alla meta' dell'eredita', se alla successione concorre un solo figlio, e tolto: di aggiunto: ad un terzo negli altri casitolto: .

tolto: I diritti del coniuge possono essere soddisfatti nel modo indicato dall'art. 547.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art581 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari