Corte costituzionale

Sentenza n. 84/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 581, ultimo

comma, e 547 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 30

aprile 1971 dal tribunale di San Remo nel procedimento civile vertente

tra Calestani Amalia, Calestani Caterina e Calestani Giorgio, iscritta

al n. 259 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento civile promosso da Amalia e Caterina Calestani

contro Giorgio Calestani, rispettivamente eredi e legatario ex lege

(quale coniuge superstite) di Teresa Acquarone, ed avente ad oggetto la

domanda di commutazione dell'usufrutto uxorio, il tribunale di San Remo

sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli

artt. 581, ultimo comma, e 547 del codice civile, in riferimento

all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Premetteva che per effetto della vocazione legale del coniuge

superstite all'usufrutto di una quota di eredità, viene a costituirsi

una comunione incidentale di godimento tra detto coniuge, titolare di

un diritto reale, e gli eredi investiti della piena proprietà delle

quote, e che, in conseguenza della commutazione, si verifica lo

scioglimento dell'anzidetta comunione ereditaria.

E rilevava che le norme denunciate determinano una deroga al

generale principio del diritto del partecipante alla comunione ad una

quota in natura o, comunque, comprendente una quantità di mobili,

immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione della

quota (artt. 718 e 728 del codice civile).

Si avrebbe, pertanto, "una ingiustificata disparità di trattamento

del coniuge rispetto agli altri partecipanti alla comunione

ereditaria", che si trovano nella stessa sua situazione.

E quel trattamento risulterebbe altresì differenziato, se messo a

raffronto con l'altro riservato allo stesso coniuge superstite quando

sia beneficiato di un legato di usufrutto (e nei cui confronti non è

esercitabile la facoltà di commutazione), e ad ogni altra persona

estranea alla famiglia del testatore e beneficiata da un legato di

usufrutto, la quale ha diritto di conseguirlo in natura.

Per il tribunale di San Remo, infine, tale disparità di

trattamento sarebbe priva di una obiettiva giustificazione. Non è

necessario fare ricorso alla commutazione perché abbia tutela,

rispetto alla comunione ereditaria, l'esigenza di eliminare il concorso

di un diritto di usufrutto e di un diritto di proprietà sullo stesso

bene, e ciò in quanto quello scopo può essere conseguito anche

nell'ambito di un normale contratto di divisione o giudizio divisorio.

E poi sotto alcun profilo sembra giustificato il differente trattamento

dell'anzidetto coniuge rispetto a quello beneficiato da un legato di

usufrutto e al soggetto estraneo che di analogo diritto fosse

investito.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata.

Davanti a questa Corte non si è costituita alcuna delle parti e

non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

La trattazione della causa ha pertanto avuto luogo in camera di

consiglio a norma dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo

1953, n. 87. Considerato in diritto :

1. - Ad avviso del tribunale di San Remo (ordinanza del 30 aprile

1971) la norma degli artt. 581, ultimo comma, e 547 del codice civile,

relativa ai modi in cui possono essere soddisfatti i diritti del

coniuge nelle successioni legittime ed in caso di concorso con figli

legittimi e naturali, violerebbe l'art. 3 della Costituzione perché

darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento del detto

coniuge sia rispetto agli altri partecipanti alla comunione ereditaria,

che nei confronti dello stesso coniuge superstite o di ogni altro

soggetto estraneo alla famiglia del testatore che sia destinatario di

un legato di usufrutto.

La questione così proposta non è fondata.

2. - Pur essendo la facoltà di soddisfare le ragioni ereditarie in

uno dei modi previsti dall'art. 547, comma primo, riconosciuta solo

agli eredi e non anche al coniuge usufruttuario ex lege, c'è da tenere

presente che gli eredi e l'usufruttuario non si trovano in una

situazione di fatto e giuridica identica o assimilabile nella

considerazione normativa: il coniuge superstite, infatti, ha diritto

all'usufrutto di una quota di eredità, e a differenza di quel che si

ha per gli eredi non gli è quindi devoluta una quota dell'eredità in

piena o nuda proprietà. Le norme, in cui tale disciplina è

consacrata, e che sono il riflesso di determinate ragioni di politica

legislativa, non costituiscono oggetto della presente impugnativa.

Appare per ciò del tutto logico e conseguenziale, e comunque non

irrazionale, che alle posizioni giuridiche degli eredi e del coniuge

superstite, pur nell'ambito della stessa comunione incidentale di

godimento, rispettivamente si accompagni o meno la spettanza del detto

diritto di commutazione. Giova, poi, al riguardo, rilevare che il

coniuge nei cui confronti possa essere o venga operata la commutazione,

in sostanza non è costretto a subire alcun danno patrimoniale, non

potendo i diritti che, d'accordo o giudizialmente, gli sono

riconosciuti non essere considerati equivalenti al diritto

all'usufrutto di una quota di eredità spettantegli originariamente per

legge.

3. - Non ricorre, d'altra parte, l'asserita seconda ragione di

contrasto con l'art. 3.

È innegabile, posto che agli eredi non spetta la facoltà di

commutazione de qua nei confronti dei legatari di usufrutto (coniuge o

persona estranea alla famiglia, che il coniuge usufruttuario ex lege

sia destinatario di una disciplina legislativa differente. Senonché in

ciò non può ravvisarsi una ingiustificata e non razionale disparità

di trattamento giuridico. Basta al riguardo rifarsi alla ratio delle

distinte e diverse norme messe a confronto e soprattutto notare che in

un caso (sueeessione legittima) è nella legge la diretta ed esclusiva

fonte dell'attribuzione patrimoniale (in usufrutto) in favore del

coniuge superstite, e che nell'altro caso (successione testamentaria)

la norma trova riscontro nella spontanea e valida volontà del de cuius

e questa, sempre che non vada contro i diritti riservati a dati

soggetti ed alle norme che li garantiscono, merita di ricevere piena

attuazione. Ed appare per ciò logico che nel primo caso le ragioni

dell'usufruttuario ex lege possano essere soddisfatte, senza suo danno

patrimoniale, nei modi indicati nell'art. 547, e che nel secondo caso

alla volontà testamentaria sia riconosciuto valore preminente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 581, ultimo comma, e 547 del codice civile, sollevata, in

riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, dal tribunale

di San Remo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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