Codice civile

Art. 1 c.c. — Capacità giuridica

[1]La capacita' giuridica si acquista dal momento della nascita.

[2]I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

[3]((IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).

Testo vigente dal 10 novembre 1944

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 72/1976

    Questione infondata
    8 aprile 1976

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), degli artt. 10 e 11 delle disposizioni della legge in generale (r.d. 16 marzo 1942, n. 262), e degli artt. 1, 2, 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2 (disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità), prop…

    Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 1 Nuove norme contro la criminalita' · Art. 10 Nuove norme contro la criminalita'

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La necessità della riforma del codice civile, se non nella sua interezza, nelle parti relative a singoli istituti fu avvertita in tempi oramai remoti: ma timidi e senza concreto risultato furono i tentativi compiuti dai miei lontani predecessori nella direzione del Ministero della Giustizia. Il BONACCI (1893) propose l'istituzione di una Commissione permanente di codificazione civile, ma la proposta fu solo parzialmente attuata col decreto GALLO 10 settembre 1906, che istituì una Commissione di studio, e col R. decreto 25 aprile 1907, promosso dall'Orlando, che suddivise il compito della Commissione in varie sotto-commissioni. Il R. decreto 6 gennaio 1910, n. 12, proposto da Vittorio SCIALOJA, sciolse queste sottocommissioni, che non erano riuscite a preparare se non un disegno di legge sui vizi redibitori nelle vendite di animali, e istituì Commissioni speciali con competenze riservate a singoli argomenti. Dai lavori susseguiti derivarono il progetto di legge sui figli naturali e quello sulla trascrizione, presentati al Senato del Regno, rispettivamente, il 22 febbraio e il 3 marzo 1910, che però non ebbero corso. Non ebbe nemmeno attuazione il proposito dello stesso SCIALOJA (19 marzo 1910) di procedere alla riforma del codice civile per via di leggi interpretative. Modificazioni al codice civile furono fatte durante la prima guerra mondiale per ragioni occasionali e mediante provvedimenti parziali che suscitarono critiche di giuristi e di economisti. Ma la necessità di una più generale riforma delle leggi civili apparve evidente durante il corso della guerra medesima e fu inquadrata nel gruppo dei problemi del «dopo guerra». Per lo studio di questi problemi con decreto-luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1529, fu nominata una speciale commissione, la quale, con successivo decreto luogotenenziale del 21 marzo, 1918, n. 361, fu sostituita da un'altra, suddivisa alla sua volta in due sottocommissioni, delle quali la prima doveva occuparsi delle materie giuridiche, amministrative e sociali e la seconda delle materie economiche. La prima sottocommissione compì pregevoli studi su particolari argomenti, che non portarono tuttavia a risultati di molta rilevanza. Si deve al Governo fascista il merito di avere affrontato con più larghi criteri il problema della riforma dei codici. Questo fu posto con la legge di delegazione 30 dicembre 1923, n. 2814, alla quale fecero seguito i Regi decreti 3 giugno e 7 luglio 1924 di costituzione della Commissione Reale incaricata di predisporre i progetti preliminari dei nuovi testi legislativi. La delegazione contenuta nella legge del 1923 prevedeva l'emanazione di nuovi codici di commercio, della marina mercantile e di procedura civile, in sostituzione di quelli esistenti, ma, per quanto rifletteva le materie regolate dal codice civile, ne limitava la riforma a determinati istituti (assenza, condizione dei figli illegittimi, nullità del matrimonio, adozione, patria potestà, tutela, trascrizione e prescrizione). La successiva legge di delegazione 24 dicembre 1925, n. 2260; autorizzò ad apportare al codice civile altre aggiunte e modificazioni di carattere tecnico-giuridico. Anche fuori delle materie indicate nella legge precedente, rimanendo però immutati i principi fondamentali dei singoli istituti. La Commissione Reale anzidetta che raccolse quanto di più eletto vi era nella scienza giuridica italiana, divisa in diverse sottocommissioni, iniziò subito sulla base delle due leggi di delegazione i propri lavori, che si protrassero a lungo. Per quanto riguarda in special modo le materie regolate dagli abrogati codici civile e di commercio, alle quali particolarmente si riferisce la presente relazione, ricordo che la Commissione Reale presentò al Governo il progetto di revisione del codice di commercio in data 10 agosto 1925. Il 27 settembre 1930 presentò il Libro del codice civile «Delle persone»; il 23 marzo 1936 il Libro «Delle successioni e delle donazioni»; il 15 agosto 1936 il libro «Delle obbligazioni e dei contratti»; il 14 agosto 1937 il Libro «Delle cose e dei diritti reali». Di questi vari progetti due soltanto, quello relativo alle persone e quello relativo alle successioni, ebbero ulteriore elaborazione, prima in base alle osservazioni e proposte della magistratura, delle Università e degli organi forensi, che li esaminarono, e, poi, a seguito del parere dato dalla Commissione delle Assemblee Legislative, in conformità di quanto era prescritto nelle citate leggi di delegazione. E dei due progetti solamente uno arrivò a compimento col decreto Reale 12 dicembre 1938, n. 1852, che approvò il primo libro del nuovo codice civile «Delle persone», disponendone l'entrata in vigore il 10 luglio 1939-XVII. Fu questo in sostanza il solo atto legislativo della complessa riforma dei codici di diritto privato portato a compimento nei primi quindici anni da che la riforma stessa fu disposta. Per le altre parti del codice esistevano soltanto i progetti parziali e preliminari della Commissione Reale, alcuni dei quali risalenti a molti anni addietro, che, se pure non privi di pregi dal lato tecnico, in complesso dovevano considerarsi oramai superati per i criteri a cui erano stati ispirati. Questo lo stato di fatto in cui trovai la riforma del codice civile e del codice di commercio quando il 22 luglio 1939 fui chiamato dalla Maestà Vostra all'ufficio di Guardasigilli e alla direzione del Ministero della Giustizia. Ma dopo che la legge 3 aprile 1926, n. 563, aveva posto le basi dell'organizzazione sindacale e corporativa della Nazione e dopo che la Carta del Lavoro aveva fissato i principi etici, politici, economici e sociali, regolanti non soltanto il campo della produzione e del lavoro, ma tutta la vita della Nazione, era chiaro che la nuova codificazione non poteva essere più contenuta nei confini di una riforma dei vecchi codici quale tu originariamente concepita. Questa doveva necessariamente rispondere a direttive profondamente diverse, in conformità dei nuovi aspetti degli ordinamenti sui quali oramai poggiava la comunità nazionale. Non si trattava quindi soltanto di affrettare i lavori della codificazione e portare a compimento l'opera di riforma nel tempo indicati dalla Maestà Vostra nel Discorso della Corona alle Assemblee Legislative il 28 aprile 1934, ma si trattava sovratutto di modificare profondamente l'intero piano della codificazione, perchè questa rispondesse appieno ai nuovi principi ed agli istituti fondamentali che lo Stato fascista era andato di mano in mano affermando e costruendo, e perchè i nuovi codici fossero schietta espressione dei caratteri del nuovo ordine politico e giuridico dato dal Fascismo alla Nazione. La riforma non poteva quindi proseguire col vecchio ritmo e nell'angustia dei limiti fissati da precedenti programmi. L'ultimo triennio segna quindi una nuova fase dei lavori della codificazione, nettamente distinta da quella precedente. Dalla metà dell'anno 1939 l'opera di riforma fu avviata decisamente ad una più netta e consapevole precisazione del carattere politico della nuova codificazione e, nel tempo stesso, furono mutati interamente l'organizzazione ed il metodo di lavoro, spiegando un'attività non frettolosa, ma assai più intensa, la quale per di più doveva svolgersi simultaneamente su tutti i settori della riforma legislativa. I nuovi codici andavano inquadrati, nella loro interezza e senza incertezze, nel piano della struttura corporativa dello Stato, secondo i principi affermati dalla Carta del Lavoro. Gli istituti giuridici non sono invero una mera creazione tecnica, ma strumenti pratici per realizzare le idee che, in un determinato periodo storico, permeano e dirigono la collettività nazionale. Ogni struttura politica esige il suo diritto e la scienza giuridica, se vuole assolvere il suo compito, deve concretare, con logica coerenza, le soluzioni dei problemi già indicati dalla realtà e dalla coscienza della Nazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1

  • Una delle prime conseguenze del nuovo indirizzo da me impresso ai lavori di riforma fu il ritiro avvenuto il 23 agosto 1939 del progetto «Delle obbligazioni», che in data 28 agosto 1936 era stato sottoposto all'esame della Commissione delle Assemblee legislative. Tale progetto, predisposto dalla Commissione Reale, era stato da quest'ultima presentato nella sua forma definitiva il 15 agosto 1936, e poscia trasmesso alla Commissione delle Camere legislative. Le ragioni per cui credetti necessario di procedere al ritiro di esso sono ovvie. Il progetto si riconnette ad una iniziativa di legislazione uniforme italo-francese, presa una ventina di anni or sono, durante la passata guerra mondiale, da un comitato di giuristi italo-francesi, ed avente come scopo l'unione legislativa fra l'Italia e la Francia. Esso altro non era, in sostanza, se non il progetto comune franco-italiano di Codice delle obbligazioni e dei contratti pubblicato nelle due lingue italiana e francese nell'ottobre del 1927. È fuori dubbio che il Libro sulle obbligazioni e i contratti del nuovo Codice italiano non poteva essere quello che uscì dal comitato misto italo-francese, il quale iniziò i suoi lavori durante la grande guerra mondiale e li esaurì praticamente prima che la Rivoluzione fascista avesse emanato la Carta del Lavoro, e fosse giunta a fissare gli Ordinamenti corporativi. Il progetto originario italo-francese doveva quindi considerarsi come superato. La Carta del Lavoro e l'Ordinamento corporativo influenzano oramai gli stessi rapporti di diritto privato in un saggio equilibrio che esclude ogni eccesso e garantisce i diritti degli individui, delle categorie e dello Stato. Era quindi indispensabile che la nuova legge delle Obbligazioni e dei Contratti, basandosi sulle più pure fonti romane e italiane del Diritto, tenesse conto della grandiosa evoluzione subita dalle attività produttrici della Nazione. Nell'esporre i criteri della riforma alle Assemblee legislative e ai Comitati di giuristi da me istituiti per la elaborazione dei nuovi progetti e per la redazione dei nuovi testi legislativi avevo esplicitamente dichiarato che i principi della Carta del Lavoro dovevano trovare nei nuovi Codici il loro definitivo assetto giuridico. La Carta del Lavoro, emanata dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927-V divenne subito una realtà storica operante nella nostra vita nazionale; ma il contenuto giuridico di essa e la sua esatta posizione nel nostro ordinamento giuridico positivo formarono oggetto, fin dall'inizio, di continue discussioni teoriche e pratiche. Erano questi, a mio avviso, problemi preliminari e fondamentali che occorreva risolvere non soltanto per dare una nuova configurazione alla disciplina legislativa di molti istituti giuridici contenuti nei Codici di diritto privato, ma per determinare e fissare con organica unità il nuovo piano del Codice civile il Consiglio dei Ministri nelle sue riunioni del 30 novembre 1940 e del 4 gennaio 1941 approvò le nuove direttive da me proposte. Nel verbale della riunione del Consiglio dei Ministri del 30 novembre si legge: «Il Guardasigilli fa un'ampia relazione sui lavori della codificazione. Prima di illustrare il contenuto dei due nuovi Libri del Codice civile sulla proprietà e sulla tutela dei diritti che vengono oggi portati all'approvazione del Consiglio del Ministri, il Guardasigilli fa presente la necessità di risolvere un problema di carattere generale che interessa l'intera codificazione e sul quale permangono tuttora incertezze nella dottrina e nella giurisprudenza relative alla natura giuridica della Carta del Lavoro. La Carta del Lavoro, emanata dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927-V e proclamata Atto fondamentale del Regime, non era mai stata convertita in legge dello Stato. È vero che la legislazione fascista si è sempre ispirata ad essa, anche in attuazione del voto del Gran Consiglio e la legge 13 dicembre 1928-VII l'ha assunta a base di un'ampia delegazione legislativa, ma la perplessità delle opinioni sulla natura giuridica della Carta del Lavoro si è riflessa, in passato, sullo studio della riforma dei codici. È chiaro invece che l'autorità della Carta del Lavoro, statuto fondamentale della nostra Rivoluzione fascista e corporativa, deve ispirare e sostenere tutta la compagine del diritto positivo italiano, così nel presente come nell'avvenire. Essa deve costituire il criterio direttivo dell'interpretazione e dell'applicazione della legge così da imprimere un carattere organico e unitario a tutto l'ordinamento giuridico. Pertanto il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge, presentato dal Guardasigilli, per cui le dichiarazioni della Carta del Lavoro, nella quale sono fissate le regole della collaborazione tra le forze della Società Nazionale entro lo Stato, della iniziativa privata e della responsabilità dell'impresa, il dovere del lavoro e le nuove fonti del diritto nell'ordine corporativo costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e danno il criterio direttivo nell'interpretazione e nell'applicazione della legge in attesa che venga effettuato il necessario coordinamento coi Libri del Codice civile già pubblicati, la Carta del Lavoro sarà collocata in capo al Libro della proprietà, a cui faranno seguito prossimamente il Libro delle obbligazioni e il Libro sulla tutela dei diritti. Ciò rivelerà vieppiù l'intima compenetrazione dei principi fondamentali dell'ordine corporativo con le disposizioni regolatrici della proprietà. Una delle finalità della riforma fascista del diritto civile è infatti quella di dare un nuovo contenuto alle norme poste a tutela dei diritti patrimoniali e di trarre i limiti di questi diritti da una visione costante degli interessi superiori della Nazione. Assume così significato e valore la connessione sempre più stretta che l'ordine corporativo sta operando tra diritto pubblico e diritto privato e che è fondamentalmente originata dalla posizione assunta dal lavoro nella civiltà fascista. L'aprirsi del nuovo Codice con la dichiarazione della Carta del Lavoro sarà la conferma delle parole del Duce: Questo ventesimo è il secolo della potenza e della gloria del lavoro. Il Consiglio dei Ministri approva quindi il Libro III del Codice civile della proprietà prendendo atto come questo Libro, nel quale sono regolati alcuni dei più importanti e tradizionali istituti del Codice civile, si ispiri profondamente, nel suo contenuto, ai principi dell'ordine fascista e corporativo e ai postulati che la legislazione fascista, la moderna scuola giuridica italiana e la giurisprudenza hanno elaborato durante gli ultimi decenni. La nozione tradizionale del diritto di proprietà abbandona i lineamenti individualisti e il carattere assoluto quale era nel vecchio Codice del 1865, inspirato al Codice francese, per adeguarsi ai principi della Carta del Lavoro, la quale riconosce privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione ma assegna nel contempo alla proprietà il dovere del lavoro, pone la responsabilità del proprietario verso lo Stato e gli affida il compito di accrescere con la produzione di nuovi beni la potenza economica della Nazione. Il diritto di proprietà, giuridicamente definito dal nuovo Codice civile, è basato sulle parole pronunciate dal DUCE nel Suo storico discorso del 13 gennaio 1934-XII: L'ordine corporativo rispetta il principio della proprietà privata. Questa completa la personalità umana. È un diritto, ma anche un dovere. Non dunque la proprietà passiva, ma la proprietà attiva che non si limita n godere i frutti della ricchezza, ma li sviluppa li aumenta, li moltiplica.» Il valore giuridico della Carta del lavoro fu perciò definito in modo preciso ed inequivocabile con la legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 14, che, eliminando le perplessità e le discussioni precedenti, collocò al suo giusto posto nel nostro sistema giuridico positivo l'atto fondamentale del Regime. Con questa legge si precisò, da un lato, che le Dichiarazioni della Carta del Lavoro costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e, dall'altro, si affermò che esse danno il criterio direttivo per la interpretazione e per l'applicazione della legge. Queste disposizioni furono ampiamento illustrate nella Relazione al disegno di legge e quindi non è il caso di indugiarsi nuovamente al riguardo, mentre le conseguenze di questi precetti legislativi sull'opera di riforma e gli effetti della collocazione - come fu disposto - della Carta dal Lavoro in testa al nuovo Codice civile saranno messe in rilievo fra breve. La legge 30 gennaio 1941, mentre Poneva bene in chiaro il nuovo carattere che veniva ad imprimersi alla riforma, risolveva anche un problema che era stato più volte posto e discusso senza giungere a conclusioni concrete: il problema cioè di una enunciazione di principi generali che dovessero reggere la legislazione nuova. Nessun bisogno poteva esservi di creare nuove formulazioni, perchè i principi generali della legislazione fascista non possono essere che i principi fondamentali della organizzazione della Nazione e dello Stato, fermati nella Carta del Lavoro. La riforma dei codici doveva quindi collegarsi strettamente con la Carta del Lavoro e questo collegamento rendeva necessario di estendere ancora i limiti della delegazione legislativa contenuta nelle leggi del 30 dicembre 1923 e del 24 dicembre 1925. Vi fu quindi una nuova delegazione legislativa contenuta nella stessa legge 30 gennaio 1941, la quale dispose che l'autorizzazione data al Governo con le due leggi precedenti era estesa al coordinamento dei nuovi codici con le leggi emanate in attuazione della Carta del Lavoro e con quelle che ne avevano integrato o parzialmente modificato particolari disposizioni: fu estesa altresì in generale alla più organica sistemazione legislativa delle materie regolate, mediante le opportune modificazioni, fusioni e abrogazioni delle varie disposizioni contenute nei codici e nelle leggi predette. E più tardi, poichè col progredire dei lavori di riforma venivano a mostrarsi sempre più ampie e sempre più aderenti alle trasformazioni operate nella vita nazionale le basi sulle quale veniva a porsi la nuova codificazione, si rese ancora necessario un ulteriore allargamento della delegazione, il quale fu disposto con la legge 19 maggio 1941, n. 501, per cui la facoltà di provvedere alla formazione dei nuovi codici doveva intendersi nel senso di disciplinare in essi, non solo le materie contenute nei preesistenti codici civile, di commercio e della marina mercantile, ma anche tutte le materie connesse con i codici stessi e regolate nelle leggi ai medesimi attinenti con facoltà di provvedere ad una più organica sistemazione delle materie anzidette, sia dando ai nuovi codici contenuto e denominazione diversi, sia disciplinando particolari istituti in leggi distinte. Stabiliti così i capisaldi della riforma e ampliata la sfera della delegazione, bisognava passare a fissare il piano dei nuovi codici, i quali non potevano essere mantenuti nei loro schemi tradizionali, troppo angusti e del tutto insufficienti a contenere i nuovi istituti giuridici dello Stato fascista e corporativo. Appariva quindi necessario sistemare diversamente le complesse materie in modo da rendere la loro disciplina più rispondente all'evoluzione operatasi nelle nostre istituzioni. Il nuovo piano organico sul quale avevo indirizzato i lavori della riforma fu da me sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri nella riunione del 4 gennaio 1941. Nel verbale di tale riunione si legge: «Il Guardasigilli ha riferito sulla fase attuale dei lavori della Codificazione in relazione alla recente decisione del Consiglio dei Ministri di conferire alle Dichiarazioni della Carta del Lavoro autorità di principi generali dell'ordinamento giuridico e di premessa al Codice civile. Questa decisione, mentre ha dato un orientamento unitario ai lavori della Codificazione, ha portato a riesaminare su un piano nuovo due fondamentali problemi emersi dall'esame dei progetti del Libro delle obbligazioni e del Codice di commercio: quello dell'unificazione della disciplina delle obbligazioni civili e commerciali, e quello di una nuova più organica impostazione degli istituti concernenti i soggetti di diritto nell'ordine corporativo, l'impresa e il lavoro. Il Guardasigilli dopo aver ampiamente illustrato il contenuto dei nuovi progetti del Codice di commercio e del Codice civile sulle Obbligazioni, nonchè i risultati dell'esame fatto su tali progetti dalla commissione delle Assemblee legislative, dagli organi corporativi e sindacali, e da eminenti rappresentanti della nostra scuola giuridica universitaria, ha proposto ed Consiglio dei Ministri approvato i seguenti criteri in conformità ai quali dovrà portarsi a compimento la Riforma dei Codici: 1) Le ragioni storiche che hanno giustificato fino a oggi l'autonomia del Codice di commercio devono considerarsi superate dall'ordinamento corporativo fascista. L'impronta professionale, che è un dato d'origine del diritto commerciale, cessato di essere una speciale caratteristica del diritto commerciale, da quando il Fascismo ha inquadrato totalitariamente nella organizzazione corporativa la economia nazionale. Va data lode al nuovo progetto del Codice di commercio Che abbandonato il sistema francese dei cosidetti «atti obbiettivi di commercio» ha ricostruito il sistema sul caposaldo dell'impresa in senso corporativo. Ma nell'ordine corporativo secondo la Carta del Lavoro, oggi divenuta fonte generale di diritto, gli stati professionali e l'impresa costituiscono nuovi soggetti di diritto. Essi costituiscono il caposaldo non solo di quegli istituti che tradizionalmente si dicono commerciali, ma anche degli istituti propri dell'economia agricola, formanti tradizionalmente materia di diritto civile. La disciplina degli stati professionali e l'ordinamento dell'impresa non debbono quindi più rappresentare l'ordinamento a speciale di un limitato settore dell'economia, quello cosiddetto commerciale, ma debbono costituire uno dei fondamenti della nuova Codificazione, come disciplina dell'economia organizzata, pur facendo salve le peculiari esigenze dello statuto professionale del commerciante e dei rapporti che ad esso si riferiscono. Dall'unificazione della disciplina dell'impresa deriva come necessario corollario l'unificazione della disciplina generale delle obbligazioni. Quest'ultima avvenendo sul piano corporativo e col rispetto della speciale regolamentazione corporativa per le diverse branche della produzione supererà ogni vieta questione sulla prevalenza del piano civilistico o di quello commercialistico, e sarà improntata al principio fascista della subordinazione di ogni regolamento particolare alle esigenze superiori della produzione nazionale. 2) Nell'ordinamento dell'impresa deve entrare come parte essenziale l'ordinamento del lavoro, quasi ignorato dai Codici vigenti. Su questo piano la Carta del Lavoro, posta come premessa al Codice civile, diverrà effettivamente parte viva ed operante del sistema della legge. Su questo piano merita accoglimento la proposta della commissione delle Assemblee legislative di staccare il contratto di lavoro dagli altri contratti, per farne oggetto di un libro a sè stante. Con l'ordinamento del lavoro deve naturalmente entrare nel nuovo Codice non solo la disciplina del contratto individuale di lavoro, ma anche la disciplina del contratto collettivo di lavoro, che domina la materia del lavoro, come fonte regolatrice sovrana. 3) Venuta a cadere dal 1888 la duplicità della giurisdizione civile e commerciale, che ancora esisteva quando fu promulgato il vigente Codice di commercio; eliminate col nuovo Codice di procedura civile le superstiti divergenze di procedura tra materia civile e materia commerciale, il solo istituto peculiare al commercio che permane sul terreno processuale, è quello del fallimento. Per quanto in altri paesi il fallimento sia divenuto istituto di applicazione generale, le condizioni particolari dell'economia italiana si oppongono a tale generalizzazione. L'istituto del fallimento, e delle altre procedure che lo sostituiscono e lo completano, deve quindi conservare l'attuale limitata sfera di applicazione. Ma, venendo meno, per le ragioni sopra indicate il Codice di commercio, il fallimento dovrà formare oggetto di una legge speciale, che costituirà di fatto un'appendice del Codice di procedura civile. Secondo queste direttive il Guardasigilli ha proposto e il Consiglio del Ministri ha approvato il seguente piano per il compimento della Codificazione: 1) Il Codice civile sarà composto di sei Libri: della Famiglia, della Successione, della Proprietà, delle Obbligazioni, del Lavoro, della Tutela dei diritti. Nel nuovo Libro dell'Impresa e del Lavoro saranno disciplinati: a) gli stati professionali e soggetti nell'ordine corporativo; b) l'impresa con le norme e gli istituti speciali all'impresa agricola e alle imprese industriale, commerciale, bancaria e assicurativa. Accanto all'imprenditore saranno previste anche le figure speciali del coltivatore diretto, dell'artigiano, del piccolo commerciante; c) il lavoro, con le norme fondamentali relative al contratto collettivo di lavoro e al contratto individuale del lavoro; d) l'organizzazione sociale dell'impresa, con la disciplina dei vari tipi di società che cesseranno di rappresentare tipi speciali delle società commerciali per divenire tipi, generali di società; e) l'impresa cooperativa; f) I consorzi per il coordinamento della produzione piano corporativo. 2) i contratti che formavano oggetto del progetto di Codice di commercio verranno assorbiti nel Libro delle obbligazioni del Codice civile. In quest'ultimo troveranno così disciplina non solo i contratti civilistici tradizionali, propri della economia semplice a base individuale, ma anche i tipi contrattuali più complessi della moderna economia organizzata, come il contratto di somministrazione, il contratto d'appalto, i contratti bancari, i contratti di assicurazione, i contratti di trasporto, ecc., nonchè i titoli di credito. I principi della disciplina e della solidarietà corporativa sostituiranno anche in questo libro i superati principi dell'economia liberale, dando al nuovo Codice civile, anche sotto questo riguardo, un carattere organico, unitario e un'inconfondibile impronta fascista».

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 2

Che cosa è cambiato dal 10 novembre 1944

Confronto con la versione in vigore dal 21 ottobre 1944 al 10 novembre 1944. 16 parole tolte, 4 parole aggiunte.

IL tolto: REGIO D.L. 20 GENNAIO 1944, N. 26, PUBBLICATO IN ALLEGATO AL D. aggiunto: D.LGS. LUOGOTENENZIALE tolto: 5 OTTOBRE aggiunto: 14 SETTEMBRE 1944, N. tolto: 252, aggiunto: 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1 · fonte del testo

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