Art. 562 c.c. — Insolvenza del donatario soggetto a riduzione
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Se la cosa donata e' perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non puo' essere richiesta contro l'acquirente, e il donatario e' in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si puo' recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 18 dicembre 2025
