Art. 418 c.c. — Poteri dell'autorità giudiziaria

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[1]Promosso il giudizio d'interdizione, puo' essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermita' di mente.

[2]Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 440/2005

    Questione infondata
    9 dicembre 2005

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal momento che le ordinanze di rimessione erroneamente ritengono che nel sistema manchino meccanismi processuali di composizione di eventuali conflitti fra giudice tutelare, cui sono attribuiti i provvedimenti in tema di amministrazione di sostegno, e tribunale in composizione collegiale, cui sono attribuiti quelli in tema di interdizione e inabilitazione. Al contrario, non solo i provvedimenti di entrambi gli organi sono impugnabili innanzi alla corte di appello - rispettivamente con il reclamo contro il decreto del giudice tutelare e con l'appello contro la sentenza del tribunale - ma le norme impugnate prevedono anche specifici strumenti di raccordo fra i due procedimenti, in forza dei quali l'incapace non rimane, comunque, privo di tutela.

    Art. 404 c.c. · Art. 405 c.c. · Art. 409 c.c. · Art. 388 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art418 · fonte del testo

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