Art. 332 c.c.
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((Il giudice puo' reintegrare nella potesta' il genitore che ne e' decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza e' stata pronunciata, e' escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio)).
Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014
