Art. 332 c.c.
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Il tribunale puo' reintegrare nella patria potesta' il genitore che ne e' decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza fu pronunziata, e' escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975
