Art. 297 c.c.
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[1]Se l'adottando o l'adottante sono coniugati, e' sempre necessario l'assenso del coniuge.
[2]E' necessario altresi' l'assenso dei genitori dell'adottando.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975
