Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Computo dei termini (articolo 66 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
[2]1. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'articolo 2963 del codice civile.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
