Codice civile

Art. 2858 c.c. — Facoltà del terzo acquirente

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo di acquisto e non e' personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti, puo' rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella sezione XII di questo capo. In mancanza, l'espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Trattando degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo acquirente, ho innanzi tutto (art. 2858) posto in rilievo che la trascrizione del titolo di acquisto è requisito essenziale perchè il terzo acquirente possa valersi della facoltà di rilasciare i beni ovvero di liberarli dalle ipoteche. Il requisito si coordina con il principio generale stabilito dall'art. 2644 in ordine agli effetti della trascrizione. Questa è necessaria perchè il terzo acquirente possa nei confronti del creditore ipotecario essere considerato tale.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1165

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2858 · fonte del testo

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