Art. 284 c.c. — Legittimazione per provvedimento del giudice
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[1]((La legittimazione puo' essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:
- 1)che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l'eta' indicata nel quinto comma dell'articolo 250;
- 2)che per il genitore vi sia l'impossibilita' o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;
- 3)che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente e' unito in matrimonio e non e' legalmente separato;
- 4)che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio e' minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia gia' riconosciuto.
[2]La legittimazione puo' essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di eta' superiore ai sedici anni)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
38La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 17 luglio 1974, n. 237 (in G.U. 1a s.s. 24/7/1974, n. 194) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 284, n. 2, del codice civile, nella parte in cui esclude che la legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica possa essere concessa quando, esistendo i soggetti ivi indicati, gli stessi siano maggiorenni e abbiano dato il loro assenso".
Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013
