Art. 284 c.c. — Legittimazione per provvedimento del giudice

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1974 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

La legittimazione puo' essere concessa con decreto reale quando concorrono le seguenti condizioni:

  • 1)che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore richiedente abbia raggiunto l'eta' indicata nel secondo comma dell'art. 250;
  • 2)che il genitore il quale la domanda non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio ne' discendenti da essi; 38
  • 3)che per il genitore vi sia l'impossibilita' o almeno un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;
  • 4)che vi sia l'assenso dell'altro coniuge, se il richiedente e' unito in matrimonio.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

38

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 17 luglio 1974, n. 237 (in G.U. 1a s.s. 24/7/1974, n. 194) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 284, n. 2, del codice civile, nella parte in cui esclude che la legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica possa essere concessa quando, esistendo i soggetti ivi indicati, gli stessi siano maggiorenni e abbiano dato il loro assenso".

Testo in vigore dal 25 luglio 1974 al 20 settembre 1975

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 237/1974

    Ha colpito questo articolo
    17 luglio 1974

    Sebbene in via di principio la legge possa circoscrivere la legittimazione dei figli naturali entro l'ambito che, con valutazione discrezionale, sia ritenuto necessario per la salvaguardia dei membri della famiglia legittima, occorre tuttavia che le limitazioni non siano esorbitanti rispetto a tale scopo. Gli artt. 3 e 30 Cost. non sono violati dall'attuale disciplina della legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica per il fatto che questa sia consentita quando preesistano figli già legittimati per decreto e sia preclusa quando si tratti, invece, di figli legittimati per susseguente matrimonio. In quest'ultimo caso, infatti, essendo venuta in essere una famiglia legittima comprensiva del coniuge e dei figli, sussiste una tutela non diversa da quella propria dei figli nati legittimi. Peraltro, posto che il legislatore ha ritenuto che la tutela del coniuge che fa parte di quella stessa famiglia legittima sia sufficientemente assicurata condizionando al suo assenso la legittimazione, è certamente irragionevole che la stessa disciplina non debba valere quando preesistano figli legittimi e maggiorenni, che, in quanto tali, hanno la capacità di esprimere un valido assenso. L'art. 284, n. 2, cod. civ. è pertanto illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che la legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica possa essere concessa quando, esistendo i soggetti ivi indicati, gli stessi siano maggiorenni e abbiano dato il loro assenso.

    Art. 284 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 97/1979

    Questione infondata
    1 agosto 1979

    Il legislatore, rispetto alla legittimazione dei figli naturali, ha assolto con la legge 19 maggio 1975, n. 151 il compito demandatogli dalla Costituzione di realizzare la compatibilita` della duplice esigenza di assicurare ogni tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori del matrimonio e di non menomare la posizione giuridica dei membri della famiglia legittima, affidando, in particolare, alla cauta discrezionalita` del giudice (solo nel caso in cui vi sia per il genitore l'impossibilita` o un gravissimo ostacolo ad operare la legittimazione del figlio naturale per susseguente matrimonio) la valutazione obiettiva della compatibilita`, di fronte a situazioni volta a volta mutevoli e che nella realta` possono essere profondamente differenziate fra loro; ne` risultano irrazionali la richiesta dell'assenso del coniuge solo quando questo non sia separato e la previsione dell'audizione dei soli figli di eta` superiore ai sedici anni, in quanto, da un lato, con la separazione viene meno l'interesse ad evitare la concessione della legittimazione e, dall'altro, i figli maggiori dei sedici anni sono in grado di fornire il quadro della situazione familiare di scienza propria e senza sensibile pericolo di condizionamenti o pressioni da parte di altri interessati. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 284 cod. civ., come modificato dall'art. 125 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

    Art. 284 c.c. · Art. 125 Riforma del diritto di famiglia · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 288, concernente la procedura della legittimazione per decreto reale, riproduce integralmente l'art. 295 del progetto definitivo, salve lievi modificazioni nel primo e nell'ultimo comma, intese a stabilire che la domanda deve essere presentata alla corte di appello nel cui distretto il richiedente ha la residenza, e non già il domicilio, e che il decreto reale di legittimazione è annotato in calce all'atto di nascita del figlio anche per impulso di ufficio. Era stato proposto di sostituire all'indicazione specifica del quattro articoli 284, 285, 286 e 287, contenuta nel comma secondo, il richiamo generico agli articoli precedenti. Il rilievo è stato determinato dall'omessa menzione dell'art. 281, fondamentale in materia di legittimazione. Ma si è considerato che sarebbe inopportuno richiamare tra le condizioni, la cui sussistenza deve essere dichiarata dalla corte di appello, anche la disposizione dell'art. 281, perchè l'interprete potrebbe essere autorizzato a dubitare, che eccezionalmente, ai fini della procedura di legittimazione, siano consentite indagini sulla paternità o maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato. Invece, il principio fondamentale in materia è quello della rigida esclusione di qualsiasi indagine diretta alla dichiarazione della filiazione incestuosa o adulterina, in quanto l'adulterinità o l'incestuosità non può essere fatta valere se non nei casi dell'art. 279. Solamente quando l'accertamento risulti in uno dei modi previsti da quest'articolo, la corte dovrà prenderne atto per negare l'ammissibilità della procedura di legittimazione. È stato anche suggerito di sopprimere il ricorso per cassazione, previsto dall'art. 288, contro la decisione negativa della corte di appello. Ma tale impugnativa appare opportuna per assicurare una maggiore garanzia agli interessati nei riguardi di un provvedimento così importante dell'autorità giudiziaria. Non sembra che inopportunamente si chiamerebbe la corte di cassazione a compiere accertamenti di fatto, sia per la considerazione che più volte la corte suprema è chiamata dalla legge a conoscere anche del fatto, sia perchè in ogni caso l'ambito del giudizio resterebbe pur sempre limitato all'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per potersi far luogo alla legittimazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 154

Che cosa è cambiato dal 25 luglio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 25 luglio 1974.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 17 luglio 1974, n. 237 (in G.U. 1a s.s. 24/7/1974, n. 194) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 284, n. 2, del codice civile, nella parte in cui esclude che la legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica possa essere concessa quando, esistendo i soggetti ivi indicati, gli stessi siano maggiorenni e abbiano dato il loro assenso".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art284 · fonte del testo

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