Art. 284 c.c. — Legittimazione per provvedimento del giudice
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La legittimazione puo' essere concessa con decreto reale quando concorrono le seguenti condizioni:
- 1)che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore richiedente abbia raggiunto l'eta' indicata nel secondo comma dell'art. 250;
- 2)che il genitore il quale la domanda non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio ne' discendenti da essi; 38
- 3)che per il genitore vi sia l'impossibilita' o almeno un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;
- 4)che vi sia l'assenso dell'altro coniuge, se il richiedente e' unito in matrimonio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
38La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 17 luglio 1974, n. 237 (in G.U. 1a s.s. 24/7/1974, n. 194) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 284, n. 2, del codice civile, nella parte in cui esclude che la legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica possa essere concessa quando, esistendo i soggetti ivi indicati, gli stessi siano maggiorenni e abbiano dato il loro assenso".
Testo in vigore dal 25 luglio 1974 al 20 settembre 1975
