Corte costituzionale

Sentenza n. 97/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/08/1979 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 284

del codice civile, modificato dall'art. 125 della legge 19 maggio 1975

n. 151, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1976 dal Tribunale per i

minorenni di Firenze sul ricorso proposto da Ceramelli Papiani Raffaele

ed altro, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1977 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 21 settembre 1977;

2) ordinanza emessa il 23 gennaio 1978 dal tribunale per i

minorenni di Roma, sul ricorso proposto da Caltagirone Francesco ed

altra, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 257 del 13 settembre 1978;

3) ordinanza emessa il 6 aprile 1978 dal tribunale per i minorenni

di Napoli sul ricorso proposto da Biasci Liliana ed altro, iscritta al

n. 382 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 300 del 25 ottobre 1978.

Udito nella camera di consiglio del 19 aprile 1979 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento per legittimazione giudiziale

promosso da Raffaele Ceramelli Papiani, il tribunale per i minorenni di

Firenze, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1976, sollevava di ufficio

questione di legittimità costituzionale dell'art. 284 cod. civ.,

così come modificato dall'art. 125 della legge 19 maggio 1975, n. 151,

in riferimento all'art. 30, terzo comma, della Costituzione.

Il giudice a quo premette che in generale la norma denunziata non

lede i diritti dei membri della famiglia legittima, perché ha

riguardo, nel caso che il genitore sia coniugato e non separato, non

solo all'interesse del figlio naturale legittimando, ma anche a quello

dello sposo del richiedente e degli eventuali altri figli, con il

prevedere la necessità dell'assenso dell'unito in matrimonio ed il

parere dei figli legittimi o legittimati ultrasedicenni. In tal modo,

sarebbe rimessa al giudice la valutazione della compatibiiità della

posizione della famiglia legittima, in relazione all'introduzione nella

stessa di un altro figlio.

Il dubbio di legittimità costituzionale sorge tuttavia quando,

essendo il genitore richiedente legalmente separato e privo di figli

ultrasedicenni (come nella specie accade), l'art.284 cod. civ. ha di

mira soltanto agli interessi del figlio legittimando, non prevedendo

né l'assenso del coniuge separato né il parere degli altri figli, per

pervenire alla dichiarazione giudiziale di legittimazione. In questo

caso, non palesandosi necessaria alcuna valutazione dei diritti dei

membri della famiglia legittima, la disposizione denunziata parrebbe

contrastare con l'articolo 30, terzo comma, della Costituzione.

2. - Simile (ma più ampia) questione di legittimità

costituzionale dell'art. 284 cod. civ., ha sollevato il tribunale per i

minorenni di Roma, con ordinanza emessa il 23 gennaio 1978, nel ricorso

per legittimazione giudiziale proposto da Francesco Caltagirone.

Ritiene, infatti, il tribunale che l'art. 284 cod. civ., nel suo

complesso, non tenga affatto conto dei diritti dei membri della

famiglia legittima e che anzi pretermetta questi diritti a tutela degli

interessi del legittimando.

Rileva che i diritti incomprimibili della famiglia legittima

sarebbero quelli personali che discendono dall'appartenenza ad un unico

nucleo stabile basato sul matrimonio e cioè sull'impegno assunto dai

coniugi di reciproca fedeltà, di comune assistenza ed educazione nei

confronti dei figli, nonché quello dell'esclusività dello status di

figlio legittimo in un solo nucleo familiare. Pertanto rimettere al

singolo coniuge e con unico riguardo agli interessi del legittimando la

possibilità di far sorgere un altro coevo nucleo legittimo, con

differenza rispetto al semplice riconoscimento del figlio naturale, sia

per quanto riguarda gli effetti reciproci tra genitori e figli (cfr.

art. 578 u.c. cod. civ.), sia per quanto riguarda la creazione di un

rapporto familiare che si estende a tutti i membri della famiglia

legittima, parrebbe in contrasto oltre che con l'art. 30, terzo comma,

Cost., anche con il principio di unità familiare (art. 29) e con il

principio di ragionevolezza.

Quanto a quest'ultimo, infatti, mentre per l'introduzione nel

nucleo familiare del figlio naturale riconosciuto è prevista (art. 252

cod. civ.) l'autorizzazione del giudice ed il consenso dei figli

legittimi nonché del coniuge, nulla in tal senso è richiesto

dall'art. 284 cod. civ.

3. - Questione analoga a quella proposta dal tribunale di Firenze,

ha sollevato il tribunale per i minorenni di Napoli, con ordinanza

emessa il 6 aprile 1978 sul ricorso per legittimazione proposto da

Liliana Biasci.

Al dubbio manifestato dai giudici fiorentini, il tribunale aggiunge

anche quello della violazione del principio d'eguaglianza non

ravvisando, ai fini della tutela della famiglia legittima, alcuna

apprezzabile differenza di trattamento tra coniuge non separato e

coniuge separato, tra figlio ultrasedicenne e figlio infrasedicenne,

differenze dalle quali invece la norma denunziata fa discendere la

necessità dell'assenso del coniuge e dell'audizione dei figli

legittimi o legittimati.

4. - Le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno s'è costituito dinanzi

alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :

1. - I tre giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe vanno riuniti

e decisi con un'unica sentenza, stante che sollevano analoghe e in

parte connesse questioni di legittimità costituzionale in ordine a

medesime norme.

2. - Le questioni sollevate dalle ordinanze di rimessione in ordine

alla legittimità costituzionale dell'art. 284 del codice civile così

come modificato dall'art. 125 della legge 19 maggio 1975, n. 151,

possono riassumersi come segue:

a) In riferimento agli artt. 3,29 e 30, terzo comma, della

Costituzione, l'art. 284 del codice civile viene denunziato dal

tribunale dei minorenni di Roma nella parte in cui consente la

legittimazione per provvedimento del giudice del figlio naturale

concepito in costanza di matrimonio da colui che sia ancora unito in

matrimonio con persona diversa dal genitore naturale.

Osserva infatti il giudice a quo che non sembra ammissibile la

contemporanea esistenza di più nuclei familiari legittimi, il primo

fondato sul matrimonio e gli altri, aggiunge il medesimo giudice, "che

potrebbero formarsi con la legittimazione per provvedimento del giudice

dei figli concepiti fuori del matrimonio, ma in costanza del matrimonio

stesso".

Dopo aver affermato che "non sembra che la legislazione vigente

garantisca a sufficienza, in tema di legittimazione, i diritti della

famiglia legittima" di cui all'art. 30, terzo comma, della

Costituzione, ricorda che in precedenti sentenze il medesimo tribunale

aveva ritenuto che la mera esistenza di un vincolo matrimoniale

rimovibile per divorzio non può integrare l'impossibilità ed il

gravissimo ostacolo richiesto dal n. 2 dell'art. 284 codice civile per

pronunziare giudizialmente la legittimazione del figlio naturale, che

essendo state tali decisioni riformate in sede di appello ed avendo

altri tribunali dei minorenni giudicato che in questi casi la

legittimazione può essere concessa, ritiene opportuno sottoporre la

questione alla Corte costituzionale.

Rilevato che il comma terzo dell'art. 30 della Costituzione riserva

ai figli illegittimi un trattamento uguale a quello dei legittimi

qualora dall'equiparazione non derivi una lesione a diritti dei membri

della famiglia legittima, facendo nello stesso tempo salva una

prevalenza del nucleo familiare di cui all'art. 29 della Costituzione,

il giudice reputa necessario identificare i diritti incomprimibili dei

membri della famiglia legittima che, in quanto tali, il legislatore

ordinario non può "intaccare". Questi diritti, secondo il tribunale

romano, sarebbero "quelli personali che discendono dall'appartenenza ad

un nucleo stabile basato sul matrimonio e cioè sull'impegno assunto

dai coniugi di reciproca fedeltà, di mutua assistenza, di costante

collaborazione e di comune assistenza ed educazione nei confronti dei

figli" nonché "quello dell'esclusività dello status di figlio

legittimo, indicativo dell'appartenenza a quel nucleo legittimo che non

può, finché non è dissolto, non essere unico". Un siffatto diritto

sarebbe compromesso dalla legittimazione di un figlio naturale specie

se concepito in costanza di matrimonio "e quindi quando esisteva poteva

esistere una unica famiglia legittima". Di conseguenza ritiene che il

citato art. 284 cod. civ. sia viziato di incostituzionalità non

soltanto in quanto, qualora il coniuge del richiedente la

legittimazione di un figlio naturale sia legalmente separato, non

prevede l'obbligo di compiere accertamenti in ordine alla

compatibilità della legittimazione con i diritti dei membri della

famiglia legittima, ma anche in quanto richiede soltanto l'assenso,

valutabile liberamente dal giudice agli effetti della concessione, e

non il consenso del coniuge non separato del richiedente. Secondo il

medesimo giudice, sarebbe pericoloso "rimettere al singolo la decisione

di far sorgere una seconda famiglia legittima accanto e

contemporaneamente alla "prima" e, a differenza di quanto prescritto

per il riconoscimento del figlio naturale, avendo riguardo ai soli

interessi del legittimando. Ai dubbi già prospettati di

incostituzionalità dell'art. 284, aggiunge anche quello concernente la

disposizione dell'ultimo comma che fa obbligo al presidente del

tribunale di ascoltare i figli legittimi o legittimati se di età

superiore a sedici anni. Tale disposizione non sarebbe aderente al

dettato costituzionale in quanto terrebbe conto dei soli interessi del

legittimando e non di quelli dei membri della famiglia legittima. Non

sarebbe inoltre razionale la diversità della disciplina prevista

nell'art. 252 del codice civile per l'introduzione di un figlio

naturale nella famiglia legittima e quella prevista invece per la

legittimazione per provvedimento del giudice in costanza di matrimonio

del genitore e in presenza di altri figli legittimi o legittimati,

tanto più in quanto la legittimazione avrebbe l'effetto di introdurre

senz'altro il figlio naturale nella famiglia legittima. Questa

diversità di disciplina sarebbe tanto più irrazionale in quanto

mentre il riconoscimento crea solo un rapporto personale fra il

genitore e il figlio naturale, la legittimazione crea invece un

rapporto familiare che si estende anche agli altri membri della

famiglia del richiedente la legittimazione.

b) Il tribunale dei minorenni di Firenze denunzia

l'incostituzionalità dell'art. 284 in riferimento all'art. 30, comma

terzo, della Costituzione in quanto concede al giudice di dichiarare la

legittimazione di un figlio naturale di un genitore separato dal

coniuge e i cui figli legittimi e legittimati non abbiano raggiunto i

sedici anni di età senza richiedere il consenso del coniuge e il

parere degli altri figli. Questa facoltà attribuita al giudice avrebbe

di mira soltanto l'interesse del legittimando prescindendo da ogni

valutazione dei diritti dei membri della famiglia legittima.

c) Analoga questione di incostituzionalità è sollevata dal

tribunale dei minorenni di Napoli, il quale al dubbio prospettato dal

tribunale di Firenze, aggiunge anche quello della violazione del

principio di uguaglianza, non ravvisando giustificata, ai fini della

tutela dei diritti dei membri della famiglia legittima, la differenza

di trattamento fra coniuge non separato e coniuge separato, fra figli

maggiori e figli minori di sedici anni, differenze dalle quali la norma

denunziata fa dipendere la necessità dell'assenso del coniuge e

dell'audizione dei figli legittimi e legittimati.

3. - Le questioni di costituzionalità dell'art. 284 cod. civ.

proposte dalle ordinanze in epigrafe non sono fondate.

Occorre considerare che, come risulta dai lavori preparatori e come

riconosciuto dalla prevalente dottrina, la Costituzione ha sotto il

titolo II (rapporti etico-sociali) enunciato negli artt. 29 e 30 i

principi e i presupposti sui quali si fonda l'istituto giuridico della

famiglia e ha individuato i doveri e i diritti dei genitori e dei

figli, attribuendo al legislatore ordinario il compito di regolare con

apposite normative gli istituti famigliari e i reciproci rapporti fra

genitori e figli nel rigoroso rispetto dei principi sanciti in tali

articoli.

Pertanto la Corte nella sent. n. 237 del 1974, dichiarando la

parziale illegittimità costituzionale dell'art. 284, n. 2 cod. civ.

nel testo originario, ha precisato che "il legislatore può,

ovviamente, dare nuova strutturazione e nuova disciplina all'istituto

della legittimazione sempreché siano rispettati i principi sanciti

nell'art. 30 della Costituzione".

Una nuova disciplina è stata introdotta con la legge 19 maggio

1975, n. 151, che ha modificato l'art. 284 cod. civ. Occorre pertanto

verificare se la normativa stabilita nel nuovo testo sia aderente ai

principi e alle direttive enunciate negli artt. 29 e 30 della

Costituzione o se, invece, come denunziano le ordinanze in epigrafe,

non sia a questi conforme. Il problema, nei termini in cui viene

proposto nel presente giudizio, importa la valutazione se l'art. 284

nella sua nuova formulazione tuteli nei limiti costituzionali gli

interessi dei legittimandi e quelli dei figli legittimi e legittimati.

Per tale valutazione e per l'esame delle questioni di legittimità

costituzionale sollevate dai giudici a quibus occorre tener presente:

a) Che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il tribunale dei

minorenni di Roma, la legittimazione per provvedimento del giudice di

un figlio nato fuori del matrimonio non crea affatto una nuova famiglia

legittima che coesisterebbe accanto a quella basata sul matrimonio, ma

ha il solo ed esclusivo effetto di attribuire al nato fuori del

matrimonio la qualità di figlio legittimo (art. 280 cod. civ.).

Non sussiste pertanto e non può giuridicamente sussistere il

pericolo denunziato dai giudici romani che attraverso la legittimazione

possa verificarsi l'esistenza contemporanea di più famiglie.

b) Che la condizione di figlio legittimo non crea uno stato

giuridico assoluto ed esclusivo né tutte le situazioni giuridiche di

vantaggio e di svantaggio che esso fa sorgere sono immutabili nel loro

contenuto, nella loro estensione e durata. I diritti soggettivi

connessi a questo stato sono specificamente indicati in vari articoli

del codice civile. Fra questi il 147 che pone a carico dei genitori

speciali obblighi nei confronti dei figli per una durata di tempo

variabile secondo le specifiche circostanze del caso concreto, il 433 e

seguenti che stabilisce diritti ed obblighi fra figli legittimi ed

altri parenti, il 252 che per l'eventuale inserimento nella famiglia

legittima di un figlio naturale, riconosciuto da uno dei genitori

durante il matrimonio di questo con persona diversa dall'altro

genitore, prevede, insieme con la richiesta del consenso dell'altro

coniuge anche quella del consenso dei soli figli legittimi

ultrasedicenni conviventi con il genitore che opera il riconoscimento,

(diritto quindi che viene meno con la cessazione della convivenza), gli

artt 537 e 566 e seguenti, i quali attribuiscono ai figli legittimi

diritti successori che si realizzeranno solo al momento dell'apertura

della successione determinando nel frattempo una situazione di

aspettativa di mero fatto.

Non vi è invece quello che il tribunale dei minorenni di Roma

indica come "fondamentale tra i diritti" del figlio legittimo, cioè

"l'esclusività" di tale status "indicativo dell'appartenenza a quel

nucleo legittimo che non puo, finché non sia dissolto, non essere

unico".

È infatti in palese contrasto col sistema previsto dalla

Costituzione la concezione che il figlio legittimo, in quanto tale,

abbia il potere di impedire che altri possa assumere il medesimo stato

e che la famiglia legittima cui egli appartiene non possa,

indipendentemente dalla sua volontà, modificarsi nella sua consistenza

e nel numero dei suoi membri con l'introduzione di altri figli

legittimi aventi il suo stesso stato e i diritti che tale stato

comporta. Questa situazione può infatti verificarsi sia attraverso la

nascita di altri figli legittimi dagli stessi genitori, sia, dopo lo

scioglimento del matrimonio di questi per morte di uno dei coniugi, per

annullamento o divorzio, attraverso la nascita di altri figli legittimi

da un successivo matrimonio del suo genitore con persona diversa dal

precedente coniuge (matrimonio per la costituzione del quale si

prescinde giuridicamente dalla volontà dei precedenti figli legittimi

e legittimati), sia attraverso la legittimazione di figli naturali per

susseguente matrimonio di uno dei genitori del figlio legittimo o

legittimato, legittimazione che, ai sensi degli artt. 280-283 e del n.

2 dell'art. 284, appare un diritto dei genitori del legittimando,

dipendente dalla loro volontà.

Le variazioni attraverso queste introduzioni di altri figli

legittimi nel nucleo familiare cui il figlio legittimo appartiene per

nascita da genitori uniti in matrimonio, non solo avvengono

indipendentemente dalla sua volontà - e anche contro di essa -, ma

hanno la conseguenza, oltre che di modificare le sue eventuali

aspettative patrimoniali e successorie, anche di far sorgere nei suoi

confronti, sempre indipendentemente dalla sua volontà, una serie di

rapporti e vincoli di parentela con altri individui entrati a far parte

della famiglia legittima e i relativi diritti o obblighi a questi

rapporti e vincoli connessi.

Pertanto, nel valutare l'estensione del principio proclamato dalla

Costituzione nel comma terzo dell'art. 30 ("la legge assicura ai figli

nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale") e il limite

posto a questa tutela, che cioè essa deve essere "compatibile con i

diritti dei membri della famiglia legittima", è chiaro che fra questi

diritti non può ritenersi compreso quello che il giudice a quo ritiene

invece esistere a favore dei figli legittimi, di poter escludere che

altri esseri umani acquistino il medesimo stato di figli legittimi

dello stesso genitore con i diritti e i doveri a questo stato inerenti.

Nello stesso tempo è però innegabile che esiste un interesse non

solo privato dei membri della famiglia, ma anche pubblico in quanto

connesso alla conservazione dell'ordine e della pace sociale, che

l'unità e l'armonia di un nucleo famigliare legittimo e la sua stessa

esistenza non vengano turbati e sconvolti da atti quale, in particolari

situazioni, può essere la legittimazione di un figlio nato da persona

diversa dal coniuge legittimo fuori del matrimonio mentre questo

perdura, atti i quali possano, fra l'altro, costituire offesa al

coniuge legittimo e favorire giuridicamente un comportamento moralmente

riprovevole e contrario all'unità della famiglia.

In questa visuale vanno considerati sia il diritto dei genitori

naturali e l'interesse di essi e del figlio naturale ad ottenere,

attraverso la legittimazione, l'attribuzione a questo ultimo dei

diritti e dei doveri inerenti alla qualità di figlio legittimo sia,

d'altra parte, l'esigenza di salvaguardare in determinate circostanze

valutabili singolarmente sul piano pratico, l'esistenza e l'unità di

una famiglia legittima.

Il legislatore, rispetto alla legittimazione dei figli naturali, ha

assolto il compito demandatogli dalla Costituzione di realizzare la

compatibilità della duplice esigenza di assicurare ogni tutela

giuridica e sociale ai figli nati fuori del matrimonio e di non

menomare la posizione giuridica dei membri della famiglia legittima,

con la normativa della legge 19 maggio 1975, n. 151, riconoscendo ai

genitori il diritto di legittimare per susseguente matrimonio il figlio

naturale e, solo nel caso in cui vi sia per il genitore

l'impossibilità o un gravissimo ostacolo ad operare questa

legittimazione, affidando con l'art. 284 del cod. civ. alla cauta

discrezionalità del giudice la valutazione obbiettiva della

compatibilità o della incompatibilità di fronte a situazioni volta a

volta mutevoli e che nella realtà pratica possono essere profondamente

differenziate fra loro.

Questa norma che attribuisce al giudice il potere, in coerenza con

quelli previsti in altri articoli del medesimo codice, come, ad

esempio, il 151, il 155, il 252, di concedere con suo provvedimento la

legittimazione di figli nati fuori del matrimonio, appare corrispondere

ai principi e dettati costituzionali con l'osservanza dei limiti da

questi imposti.

La condizione posta nel primo comma che la legittimazione può

essere concessa dal giudice solo se corrisponda agli interessi del

figlio e quella prevista nel n. 4 è conforme ai principi proclamati

nel primo e nel terzo comma dell'art. 30 della Costituzione. Le

condizioni prescritte nel n. 3 e nell'ultimo comma dell'assenso del

coniuge non separato del genitore richiedente la legittimazione e la

audizione obbligatoria dei figli ultrasedicenni di questo vincolano il

giudice a compiere una valutazione consapevole della situazione della

famiglia legittima e nell'interesse di questa, in base alla quale fare

luogo o meno alla richiesta concessione.

Non sono pertanto fondate le eccezioni delle ordinanze in epigrafe

che l'articolo contempli esclusivamente l'interesse del legittimando e

non osservi i limiti indicati dal Costituente nel terzo comma dell'art.

30.

Razionale è la norma del n. 3 dell'art. 284 che richiede l'assenso

del coniuge solo quando questo non sia separato. Con la separazione

pronunziata dal giudice viene meno l'interesse del coniuge ad evitare

la concessione da parte del giudice della legittimazione, concessione

peraltro che è sempre affidata alla discrezionalità del magistrato

che dovrà in ogni caso tener conto sia dell'interesse del legittimando

sia dell'interesse e dei diritti di coloro che sono già membri della

famiglia legittima.

Altrettanto razionale appare anche la disposizione di cui

all'ultimo comma che in presenza di figli legittimi o legittimati fa

obbligo al presidente del tribunale di ascoltare i figli di età

superiore ai sedici anni. Questi infatti sono in grado di scienza

propria consapevolmente, con la prevedibile esclusione del pericolo che

possano essere condizionati o sottoposti a pressioni o persuasioni da

parte di altri interessati, di fornire il quadro della situazione

famigliare al magistrato che deve decidere in merito alla richiesta

concessione della legittimazione.

Le condizioni tassativamente stabilite dal legislatore nell'art.

284 senza l'osservanza delle quali il giudice non può emanare il

provvedimento di legittimazione non escludono d'altra parte che il

giudice nella sua discrezionalità possa assumere le informazioni che

ritenga opportune, disporre l'audizione anche del coniuge separato e

dei figli infrasedicenni, come di qualunque altra persona che riterrà

utile per accertare l'effettiva situazione di fatto, disporre perizie,

acquisire documenti e quanto altro allo scopo di conoscere tutte le

circostanze e le situazioni oggettive e possa decidere in merito alla

richiesta legittimazione compatibilmente agli interessi del

legittimando e dei suoi genitori e agli interessi dei membri della

famiglia legittima in conformità ai principi enunciati nell'art. 30

della Costituzione ed alla loro applicazione nella specie.

Non sussiste pertanto la denunziata violazione del principio di

uguaglianza.

Comunque nel codice civile sono previsti rimedi contro la concessa

legittimazione attraverso le azioni esperibili dopo la legittimazione

di cui all'art. 289 cod. civ. e l'impugnazione, non soggetta a

prescrizione, del riconoscimento anche successivamente alla

legittimazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 284 del codice civile come modificato dall'art. 125 della

legge 19 maggio 1975, n. 151, sollevate dalle ordinanze in epigrafe in

riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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