Art. 283 c.c. — Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio
Articolo abrogato dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219.
Abrogato dal 1 gennaio 2013
Articolo abrogato dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219.
Abrogato dal 1 gennaio 2013
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Un'opportuna precisazione è stata introdotta nell'art. 283 relativamente alla decorrenza degli effetti nella legittimazione per susseguente matrimonio, quando si tratti di figli adulterini il cui riconoscimento sia stato ammesso con decreto reale. Tenuto conto del principio che se il riconoscimento è successivo al matrimonio dei genitori la legittimazione per subsequens ha effetto dalla data del riconoscimento, il nuovo testo fa espressamente salva l'ipotesi dell'adulterino legittimato, per il cui riconoscimento sia intervenuto un decreto reale di ammissione, poichè anche in tal caso per la decorrenza degli effetti del riconoscimento, ai fini della legittimazione, devono restar ferme le disposizioni dettate al riguardo nell'art. 252. In connessione con la proposta avanzata in tema di riconoscimento della prole adulterina, a proposito delle condizioni richieste per la legittimazione per decreto reale, è stato espresso il voto di consentire la legittimazione anzidetta anche quando il genitore, che la chiede, abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio o discendenti da essi, purchè questi, avendo raggiunto l'età maggiore, vi consentano per atto scritto in forma autentica. Ma l'esigenza inderogabile di salvaguardare la posizione preminente della famiglia legittima ha sconsigliato di introdurre una così grave innovazione nei principii fondamentali della legittimazione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 153
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013. 41 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo e' avvenuto dopo il matrimonio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art283 · fonte del testo
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