Non si è potuto aderire completamente alle proposte di modificazione della disposizione che stabilisce i fatti costitutivi del possesso di stato di figlio naturale (art. 270). Si sarebbe voluto attribuire valore puramente esemplificativo ai fatti indicati come costitutivi di tale possesso; ma è sembrato pericoloso accordare ampia discrezionalità al giudice nella valutazione di questi fatti, mentre, per la delicatezza della materia, è necessario stabilire restrizioni e cautele. È stato peraltro soppresso l'elemento, risultante dal progetto, che la persona sia stata abitualmente chiamata col cognome di colui che essa pretende essere suo padre naturale, e ciò non perchè sia stato considerato irrilevante, ma per attenuare il rigore della disposizione, essendo difficile che esso in pratica si verifichi. Del resto, tale fatto è indirettamente compreso nell'altro che pure deve concorrere, e cioè che la persona sia stata costantemente riconosciuta come figlio naturale del presunto genitore nei rapporti sociali, giacche una delle possibili forme, nelle quali potrà manifestarsi al riconoscimento del pubblico, sarà costituita per l'appunto dall'attribuzione del cognome del presunto genitore naturale. In base poi al concetto che la relazione di filiazione naturale non costituisce uno stato familiare, è stata esclusa dai fatti, integranti il possesso di stato, la circostanza, risultante dal progetto, che la persona sia stata riconosciuta come figlio dalla famiglia.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 147