Codice civile

Art. 270 c.c.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

[1]Il possesso di stato di figlio naturale risulta da piu' fatti i quali nel loro complesso costituiscono grave indizio della relazione di filiazione tra una persona e colui al quale la paternita' e' attribuita.

[2]In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che la persona sia stata trattata come figlio da colui che essa reclama per padre naturale e che questi abbia, come tale, provveduto al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa; che essa sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 270 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9222/2025

    8 aprile 2025

    L'azione di mero accertamento di una parentela collaterale è ammissibile, ove ne sussista un interesse concreto ed attuale, anche solo di carattere patrimoniale, ex art. 100 c.p.c., purché si fondi sul presupposto di uno status (nella specie, filiale) già definitivamente accertato, o almeno ancora accertabile, con le azioni tipiche previste dall'ordinamento e con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero, su tempestiva richiesta dei soli soggetti a tanto legittimati secondo il codice civile (nella specie, artt. 269 e 270 c.c.).

    Art. 270 c.c. · Art. 269 c.c. · Art. 100 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8519/2025

    1 aprile 2025

    In presenza di un'azione non soggetta a prescrizione, come l'azione giudiziale per il riconoscimento della paternità, il ritardo nel proponimento dell'azione, di per sé, non equivale a rinunzia al diritto successorio derivante dallo status, poichè non è configurabile l'esistenza di un onere del figlio di attivarsi tempestivamente; in tal caso però il figlio non potrà recuperare l'intero patrimonio ereditario, ma soltanto quei diritti reali che, nelle more dell'accertamento, non siano, da terzi o dall'erede apparente, legittimamente acquistati sui beni del de cuius e quei diritti di credito che non si trovino estinti.

    Art. 270 c.c. · Art. 269 c.c. · Art. 277 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 319/2007

    Parametro
    20 luglio 2007

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Alfio FIN…

    Art. 276 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 274 c.c.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non si è potuto aderire completamente alle proposte di modificazione della disposizione che stabilisce i fatti costitutivi del possesso di stato di figlio naturale (art. 270). Si sarebbe voluto attribuire valore puramente esemplificativo ai fatti indicati come costitutivi di tale possesso; ma è sembrato pericoloso accordare ampia discrezionalità al giudice nella valutazione di questi fatti, mentre, per la delicatezza della materia, è necessario stabilire restrizioni e cautele. È stato peraltro soppresso l'elemento, risultante dal progetto, che la persona sia stata abitualmente chiamata col cognome di colui che essa pretende essere suo padre naturale, e ciò non perchè sia stato considerato irrilevante, ma per attenuare il rigore della disposizione, essendo difficile che esso in pratica si verifichi. Del resto, tale fatto è indirettamente compreso nell'altro che pure deve concorrere, e cioè che la persona sia stata costantemente riconosciuta come figlio naturale del presunto genitore nei rapporti sociali, giacche una delle possibili forme, nelle quali potrà manifestarsi al riconoscimento del pubblico, sarà costituita per l'appunto dall'attribuzione del cognome del presunto genitore naturale. In base poi al concetto che la relazione di filiazione naturale non costituisce uno stato familiare, è stata esclusa dai fatti, integranti il possesso di stato, la circostanza, risultante dal progetto, che la persona sia stata riconosciuta come figlio dalla famiglia.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 147

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art270 · fonte del testo

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