Art. 260 c.c. — Poteri dei genitori
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 20 settembre 1975
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 20 settembre 1975
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata - in riferimento all'art. 30 Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260 del codice civile, nella parte in cui tale norma attribuisce l'esercizio della patria potestà "soltanto al genitore che ha riconosciuto il figlio minore". Invero, per quanto attiene al genitore del figlio adulterino, l'affermata estensione nei suoi confronti dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, non può anche implicare attribuzione della patria potestà: la quale, rispetto all'obbligo anzidetto, è logicamente autonoma, onde ne' da esso è necessariamente presupposta ne' con esso necessariamente coincide.
Art. 279 c.c. · Art. 260 c.c. · Art. 30 cost.
La norma dell'art. 260, comma secondo, del Codice civile, la quale stabilisce che, se un figlio naturale è riconosciuto da entrambi i genitori, i diritti derivanti dalla patria potestà sono esercitati di regola dal padre non contrasta con il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, stabilito dall'art. 29 della Costituzione: dal momento, infatti, che i genitori naturali non costituiscono una famiglia e tanto meno una famiglia legittima, tale norma costituzionale non è applicabile in siffatta ipotesi.
Art. 260 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Era stato suggerito di far menzione nello stesso articolo, oltre che dei diritti, anche dei doveri dei genitori verso la prole naturale riconosciuta. Ciò non è sembrato necessario, perchè i doveri del genitore naturale sono previsti e disciplinati in una disposizione a sè. Tuttavia, per porre in maggior rilievo la contrapposizione tra i poteri e gli obblighi sono state collocate una dopo l'altra le disposizioni che rispettivamente li contemplano (articoli 260 e 261), che nel progetto avevano una diversa sistemazione, integrandosi la seconda disposizione per affermare anche qui che l'educazione e l'istruzione debbono essere conformi ai principi della morale e al sentimento nazionale fascista.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 142
È stato proposto di ammettere l'impugnazione per difetto di veridicità da parte dell'autore del riconoscimento solo nell'ipotesi in cui costui abbia agito in buona fede. Ma una tale limitazione, pur risolvendosi in una specie di sanzione contro il dichiarante di mala fede, avrebbe violato il principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere indipendentemente dal comportamento subbiettivo di chi abbia fatto il riconoscimento. Del resto, sotto l'impero del vecchio codice, la dottrina prevalente ha ritenuto che non sia di ostacolo all'impugnativa da parte dell'autore il mendacio del riconoscimento. In conformità delle proposte pervenute è stata soppressa la norma del progetto, che ammetteva a provare il difetto di veridicità con qualsiasi mezzo, perchè come si è già accennato, nel silenzio della legge, non è dato all'interprete stabilire alcuna limitazione alla prova.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 143
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 132 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il genitore che ha riconosciuto il figlio naturale ha rispetto a lui i diritti derivanti dalla patria potesta', tranne l'usufrutto legale.
tolto: Se il riconoscimento e' fatto dai due genitori, congiuntamente o separatamente, i diritti derivanti dalla patria potesta' sono esercitati dal padre. In caso di morte del padre, di lontananza o di altro impedimento che renda a lui impossibile l'esercizio dei diritti derivanti dalla patria potesta', e nel caso di decadenza da tali diritti secondo le norme del titolo IX di questo libro, questi diritti sono esercitati dalla madre.
tolto: Se l'interesse del figlio lo esige, il tribunale puo' attribuire alla madre, invece che al padre, l'esercizio dei diritti derivanti dalla patria potesta'; puo' altresi' limitare l'esercizio di questi diritti, ovvero escludere dall'esercizio di essi, in casi gravi, tutti e due i genitoriaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art260 · fonte del testo
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