Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/06/1966 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo

comma, del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio

1965 dal Tribunale dei minorenni di Torino su ricorso di Minuto

Michele, iscritta al n. 108 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 del 17 luglio 1965.

Udita nella camera di consiglio del 3 marzo 1966 la relazione del

Giudice Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso prodotto al Tribunale dei minorenni di Torino il sig.

Minuto Michele, quale padre naturale dei minori Ivo e Elio da lui

riconosciuti, faceva istanza di affidamento di costoro, chiedendo che

fossero sottratti alla madre presso cui convivevano.

Il Tribunale, accertato che non ricorrevano gli estremi per

l'emissione di provvedimenti sanzionatori a carico di nessuno dei due

genitori, entrambi adempienti in modo conveniente ai propri doveri, e

che quindi la vertenza riguardava solo un'ipotesi di contrasto fra i

predetti in ordine al modo di allevamento dei figli, da risolvere a

tenore dell'art. 260 del Codice civile, che attribuisce l'esercizio

della patria potestà al padre naturale, e solo in via eccezionale alla

madre, ha, con ordinanza 15 maggio 1965, elevato d'ufficio questione

sulla legittimità costituzionale del secondo comma di detto articolo,

per contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione, in

considerazione della sua non manifesta infondatezza, nonché della sua

rilevanza ai fini del decidere. Ciò perché l'applicazione della

misura eccezionale del terzo comma dell'art. 260 predetto esige che si

accerti preliminarmente la conformità del precedente secondo comma al

principio d'eguaglianza dei coniugi; principio che dovrebbe trovare

applicazione anche nei confronti dei genitori naturali, tanto più

quando, come nella specie, la non convivenza dei medesimi fa venir meno

le esigenze di salvaguardia dell'unità familiare, dalle quali potrebbe

risultare giustificata l'attribuzione al marito dell'esercizio della

patria potestà, ai sensi dell'art. 316 del Codice civile.

L'ordinanza debitamente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 17 luglio 1965.

Nessuna delle parti interessate si è costituita nel giudizio

avanti a questa Corte, e pertanto, a tenore degli artt. 26, secondo

comma della legge n. 87 del 1953 e 9 delle Norme integrative del 16

marzo 1956, esso viene deciso in camera di consiglio. Considerato in diritto :

È stato denunciato l'art. 260, comma secondo, del Codice civile in

riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione: la norma stabilisce

che, se un figlio naturale è riconosciuto da entrambi i genitori, i

diritti derivanti dalla patria potestà sono esercitati di regola dal

padre; perciò, secondo l'ordinanza di rinvio, contrasterebbe col

principio generale d'eguaglianza (art. 3) e in particolare col

principio d'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29).

La questione è infondata, anche se si deve ancora una volta

osservare che la norma impugnata e le altre che disciplinano i rapporti

familiari richiedono ormai una revisione legislativa.

Poiché i genitori naturali non costituiscono una famiglia e tanto

meno una famiglia legittima, l'art. 29 della Costituzione, che riguarda

solo la "società naturale fondata sul matrimonio", è male invocato.

Quanto poi all'art. 3, sia che lo si guardi da solo sia che lo si

legga insieme con l'art. 29, se ne potrebbe vedere la violazione

qualora la norma denunciata apparisse arbitraria. Ma ciò deve

escludersi quando si pensi che la patria potestà non è soltanto un

diritto, ma notoriamente un potere da esercitarsi nell'interesse del

figlio e che questo è un motivo per cui, anche nella famiglia

legittima, il Codice ne attribuisce l'esercizio di regola al padre.

Il legislatore ha voluto evitare tra l'altro che il dissenso dei

genitori possa compromettere l'educazione o l'amministrazione dei beni

dei figli. La norma, come che se ne giudichi il contenuto, non è

irrazionale perché, considerato pericoloso per i figli l'esercizio

collegiale della patria potestà là dove non esiste neanche l'unità

familiare, non si poteva che attribuirlo ad uno dei genitori; salvo a

sostituirlo con l'altro o comunque a prevedere l'intervento del giudice

"se l'interesse del figlio lo esige" (art. 260, comma terzo).

Questo è anche argomento per escludere che la norma violi l'art.

30 della Costituzione (peraltro non richiamato nell'ordinanza di

rinvio). Il diritto-dovere dei genitori naturali di mantenere, educare

e istruire i figli non significa che, sempre, esso debba esercitarsi da

entrambi e che, in caso di dissenso, debba intervenire il giudice, come

invece sembra riferire il Tribunale di Torino.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 260, secondo comma, del Codice civile, proposta, in

riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, con l'ordinanza

citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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