Corte costituzionale

Sentenza n. 223/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1982 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2596 cod.

civ. (Limiti contrattuali della concorrenza) promosso con ordinanza

emessa il 26 febbraio 1976 dal Tribunale di Milano, nel procedimento

civile vertente tra la Soc.p.a. "UNIMER" e la Soc.r.l. "LE NUTRITA",

iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 del 4 agosto 1976.

Visti l'atto di costituzione della Soc. "UNIMER" e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1982 il Giudice

relatore Francesco Saja;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio civile iniziato dalla società Unimer

contro la società Le Nutrita onde ottenere, fra l'altro, l'inibitoria

del comportamento di concorrenza sleale consistente nella violazione di

un patto di armonizzazione dei prezzi, il tribunale di Milano, con

ordinanza del 26 febbraio 1976 (regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella G. U. n. 205 del 4 agosto 1976), sollevava questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2596 cod. civ., per contrasto

con gli artt. 41 e 43 della Costituzione.

Sembrava al tribunale che la facoltà, prevista dalla citata norma,

di limitare la libera concorrenza attraverso atti negoziali fosse

diretta a circoscrivere la libertà di iniziativa economica, intesa

quale mero strumento di soddisfazione di interessi individuali anzi che

quale garanzia di prosperità collettiva, così ponendosi in contrasto

con le ricordate disposizioni della Costituzione. Queste vietano

infatti, a giudizio del tribunale, ogni tendenziale soppressione

(sicuramente perseguita dai negozi giuridici del tipo di quello

intervenuto tra le parti) della libera concorrenza e ne permettono la

restrizione solo ai "fini sociali" o per il "preminente interesse

generale".

Si costituiva la società Unimer, negando l'illegittimità

costituzionale della norma denunciata.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, escludeva

anch'essa la fondatezza della questione, sostenendo essere compresa la

facoltà di rinunciare alla concorrenza nella libertà di iniziativa

economica, assicurata dal cit. art. 41 Costituzione. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Milano dubita

della legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 2596

codice civile, la quale, con riferimento ai limiti contrattuali della

concorrenza, testualmente recita: "Il patto che limita la concorrenza

deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una

determinata zona o ad una determinata attività e non può eccedere la

durata di cinque anni. Se la durata del patto non è determinata o è

stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido

per la durata di un quinquennio".

Secondo il giudice a quo, tale norma, essendo diretta alla tutela

dell'interesse individuale degli imprenditori, contrasterebbe con

l'art. 41 della Costituzione, il quale consente di limitare

l'iniziativa economica privata soltanto per ragioni di "utilità

sociale". Sostanzialmente per lo stesso motivo la disposizione

suddetta risulterebbe altresì in contrasto con l'art. 43 della

Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

La libertà di concorrenza tra imprese ha, com'è noto, una duplice

finalità: da un lato, integra la libertà di iniziativa economica che

spetta nella stessa misura a tutti gli imprenditori e, dall'altro, è

diretta alla protezione della collettività, in quanto l'esistenza di

una pluralità di imprenditori, in concorrenza tra loro, giova a

migliorare la qualità dei prodotti e a contenerne i prezzi.

Naturalmente la libertà di concorrenza comprende pure la

possibilità di autolimitazione mediante accordi, la quale non turba

necessariamente il gioco della libera concorrenza, anzi talvolta può

agevolarlo (come nel caso di accordi intesi ad evitare l'emarginazione

di imprese più deboli e la conseguente formazione di posizioni di

monopolio o di quasi monopolio ovvero di oligopolio, da parte delle

imprese più forti).

Naturalmente detta autolimitazione non può superare quei limiti

che l'ordinamento giuridico pone nell'interesse individuale o in quello

della collettività (per quanto concerne il diritto comunitario, cfr.

in proposito l'art. 85 del Trattato istitutivo della Comunità

economica europea).

Da questo angolo visuale va considerata la disposizione impugnata,

la quale appunto prevede dei limiti all'accordo intervenuto tra

imprenditori per coordinare la propria azione e regolare i reciproci

rapporti, prescrivendo le restrizioni superiormente indicate.

Essa non comprime dunque la libera concorrenza ma detta condizioni

di validità e di efficacia alle autolimitazioni che, nella materia,

siano intervenute negozialmente fra imprenditori.

Ciò posto, non sembra che la persistenza della norma impugnata

nell'ordinamento giuridico, anche dopo l'entrata in vigore della

Costituzione repubblicana, possa essere considerata costituzionalmente

illegittima per contrasto con il citato art. 41.

È ben vero che dai lavori preparatori si ricava che l'intento

principale dei compilatori del codice fu quello di "evitare

un'eccessiva compressione della libertà individuale nel perseguimento

di un'attività economica" (cfr. Rel. min. al cod. civ., n. 1045). Ma

tale intento non esclude che la norma si risolva anche nella protezione

dell'interesse collettivo, impedendo eccessive restrizioni alla

libertà di iniziativa economica e tutelando così, nella misura - sia

pure modesta - espressa dalla norma stessa, il mercato nelle sue

oggettive strutture.

3. - Diverso e ben distinto problema è quello riguardante

l'idoneità della disciplina vigente nell'ordinamento giuridico

italiano ad assicurare la effettiva tutela del mercato, oggettivamente

considerato, sotto il profilo concorrenziale a soddisfare così le

esigenze della moderna vita economica. In proposito, com'è noto, si

sono susseguiti numerosi studi e progetti che generalmente muovono

dalla insufficienza dell'attuale normativa e tendono ad una più

incisiva e sostanziale tutela del mercato stesso. Ma l'auspicata

regolamentazione - è appena il caso di osservarlo - esula dai poteri

della Corte e costituisce compito esclusivo del legislatore, a cui

spetta disciplinare la materia con l'emanazione di un'opportuna

normativa (cioè di una legislazione antimonopolio o antitrust).

4. - Non sembra, infine, pertinente il richiamo all'art. 43 della

Costituzione operato dal giudice a quo in quanto detta norma prevede,

ai fini di utilità generale, la statizzazione o la socializzazione di

imprese private che abbiano l'oggetto nella stessa norma indicato

(servizi pubblici generali, fonti di energia, situazioni di monopolio)

e siano di preminente interesse generale. Nella specie, invero, tale

previsione è del tutto estranea trattandosi non già di

collettivizzazione di imprese, ma, come si è detto, della validità

dei limiti contrattuali alla concorrenza previsti dall'art. 2596 cod.

civile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2596 cod. civile sollevata dal tribunale di Milano con

l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 41 e 43 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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