Codice civile

Art. 2557 c.c. — Divieto di concorrenza

[1]Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

[2]Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti piu' ampi di quelli previsti dal comma precedente e' valido, purche' non impedisca ogni attivita' professionale dell'alienante. Esso non puo' eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.

[3]Se nel patto e' indicata una durata maggiore o la durata non e' stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.

[4]Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.

[5]Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attivita' ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Rispetto al primo problema, tra le diverse soluzioni proposte in dottrina è parso di dover seguire quella che ha già de iure condito il più largo suffragio della giurisprudenza, nel senso cioè di presumere a carico di chi aliena l'azienda un divieto di concorrenza, fissando peraltro legislativamente il limite di tale divieto nella durata di cinque anni, e restringendo la portata di tale divieto, nel silenzio delle parti, a quella attività che, per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Il patto espresso può estendere la portata del divieto anche al di là di questi limiti oggettivi, ma si è creduto di fissare anche in questo caso un duplice inderogabile limite, nella durata non superiore a cinque anni e nel fatto che il contenuto del patto espresso non sia tale da rendere impossibile ogni attività professionale dell'alienante (art. 2557).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1037

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2557 · fonte del testo

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