Codice civile

Art. 2573 c.c. — Trasferimento del marchio

[1]((Il marchio puo' essere trasferito o concesso in licenza per la totalita' o per una parte dei prodotti o servizi per i quali e' stato registrato, purche' in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.))

[2]Quando il marchio e' costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda.

Testo vigente dal 31 dicembre 1992

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La disciplina legislativa del marchio è materia ancora fluida. Il R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, che dava anche del marchio, come dei brevetti, dei disegni e dei modelli, una complessa disciplina, proprio per la parte relativa al marchio non ha potuto trovare attuazione. In attesa della riforma della legislazione speciale sul marchio, parve però opportuno fissare in questa sede le linee fondamentali dell'istituto, quali risultano da una elaborazione parallela della dottrina e della giurisprudenza, l'attività delle quali è stata in questo campo particolarmente feconda. Si è fissato così il carattere esclusivo del diritto al contrassegno da parte di chi ne abbia effettuata la regolare registrazione (art. 2569), sancendosi però legislativamente il principio, di creazione giurisprudenziale, del diritto personale alla continuazione dell'uso del contrassegno non registrato, nei limiti del suo uso effettivo, da parte di chi abbia usato di fatto un contrassegno successivamente registrato da altri (art. 2571). Si è dato espresso riconoscimento alla possibilità di marchi collettivi, la cui funzione ed utilità non può essere disconosciuta sopratutto in certi rami della produzione nei quali costituisce anche ottima garanzia del consumatore (art. 2570). Si è ripetuto il principio, già tradizionale del nostro ordinamento, dell'insopprimibilità del marchio di fabbrica da parte dei successivi rivenditori del prodotto (art. 2572). Anche per il marchio, come per la ditta, viene fissato il principio, dogmaticamente corretto e praticamente opportuno, della sua trasferibilità esclusivamente in connessione con l'azienda o con un ramo particolare di questa. Si pone però la presunzione che, quando il marchio non riproduca puramente e semplicemente il nome del titolare dell'azienda - sia esso costituito da segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata - esso si intende trasferito insieme con l'azienda, ogni qualvolta questa formi oggetto di trasferimento (art. 2573). Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1042

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1992

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 31 dicembre 1992. 16 parole tolte, 47 parole aggiunte.

Il tolto: diritto esclusivo all'uso del marchio registrato aggiunto: marchio puo' essere trasferito tolto: soltanto con l'azienda o con un ramo particolare di questa aggiunto: o concesso in licenza per la totalita' o per una parte dei prodotti o servizi per i quali e' stato registrato, purche' in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2573 · fonte del testo

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