Codice civile

Art. 2549 c.c. — Nozione

[1]Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

[2]((Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non puo' consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81)).

Testo vigente dal 25 giugno 2015

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La questione se nella nuova codificazione l'associazione in partecipazione dovesse trovar posto tra i rapporti associativi nel libro del lavoro, o insieme con gli altri contratti nel libro delle obbligazioni, è stata risoluta nel primo senso, non soltanto in omaggio alla tradizione nostra e delle principali legislazioni estere. Determinante è stata la considerazione che la sede naturale della disciplina dell'associazione in partecipazione è nel libro che contiene il regolamento giuridico dell'impresa, essendo il più delle volte l'associazione in partecipazione per l'imprenditore un mezzo per ampliare la sua sfera di attività mediante il contributo patrimoniale di altre persone, che insieme con lui affrontino i rischi e dividano gli utili dell'impresa. Per naturale attrazione, data la identità fondamentale della disciplina, sono insieme regolati anche quei rapporti di associazione in partecipazione, che, senza riferirsi all'esercizio di un'impresa, si limitano ad un singolo affare o a più affari isolati. Il rapporto di associazione in partecipazione, al quale non è più attribuito carattere esclusivamente commerciale, è caratterizzato, nel suo tipo normale, da una parte da un contributo patrimoniale (apporto) di uno o più soggetti al gestore dell'impresa o dell'affare, dall'altra parte dalla partecipazione degli associati agli utili ed eventualmente alle perdite che ne derivano (art. 2549). Tuttavia sono previsti ed assoggettati sostanzialmente alla medesima disciplina i rapporti affini, detti di cointeressenza, frequenti specialmente tra società, con i quali viene attribuita una partecipazione agli utili di un'impresa senza la contemporanea partecipazione alle perdite; nonchè quelli con i quali viene attribuita una partecipazione così agli utili come alle perdite, ma senza che l'associato compia alcun apporto patrimoniale (art. 2554). Non si applica invece la disciplina della associazione in partecipazione al caso che la partecipazione agli utili costituisca il modo di remunerazione di una prestazione di lavoro, caso che resta regolato esclusivamente dalle norme relative al rapporto di lavoro (art. 2554, secondo comma). In questo caso infatti non si ha un rapporto di carattere associativo, bensì un rapporto di subordinazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1033

Che cosa è cambiato dal 25 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 2013 al 25 giugno 2015. 161 parole tolte, 31 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attivita' non puo' essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinita' entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste ancheaggiunto: Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non puo' consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro tolto: si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

tolto: Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonche' in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimentoaggiunto: . COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2549 · fonte del testo

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