Art. 2548 c.c. — Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia

[1]L'atto costitutivo puo' prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennita', mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualita' di socio.

[2]L'atto costitutivo puo' attribuire a ciascuno dei soci sovventori piu' voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento.

[3]I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.

[4]I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Tuttavia la necessità di provvedere, in specie nei primi anni di esercizio, nei quali non si è ancora potuta formare una massa sufficiente di premi, alla costituzione di fondi di garanzia per assicurare il pagamento delle indennità (necessità riconosciuta anche dalla legislazione speciale sulle imprese di assicurazione), ha indotto a derogare al rigore del suddetto principio e ad ammettere, accanto ai contributi dovuti dai soci assicurati secondo l'atto costitutivo, ulteriori conferimenti da parte degli assicurati stessi, od anche da parte di terzi non assicurati, i quali ultimi assumono la qualità di soci sovventori (art. 2548, primo comma). Per incoraggiare l'afflusso di soci sovventori (che possono essere anche altre società assicuratrici) e, con tale mezzo, il rafforzamento delle mutue, è parso opportuno garentire ad essi una posizione speciale nella gestione sociale: non però fino al punto che essi vi assumano un assoluto predominio nei confronti dei soci assicurati ordinari. Perciò viene consentito ai soci sovventori di avere fino a cinque voti ciascuno, in relazione all'ammontare del loro conferimento, purchè il complesso dei voti loro attribuiti non superi quello spettante ai soci assicurati; nonchè di assumere la qualità di amministratori, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia composta di soci assicurati (art. 2548, secondo, terzo e quarto comma). Dell'associazione di partecipazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1032

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2548 · fonte del testo

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