Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Determinazione dell'imposta

[2](articolo 4 della legge n. 1216 del 1961)

[3]1. Le imposte stabilite dal presente titolo sono dovute proporzionalmente ((per ogni centesimo di euro)) di ciascun pagamento del premio. Esse divengono applicabili a misura che, ((in Italia o all'estero, sia pagato o)) altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di essere dovute ancorche' questo, per qualsiasi causa, venga in tutto o in parte restituito dall'assicuratore. 2. Nel determinare l'imponibile il premio deve essere valutato nella sua integrita' con l'aggiunta di tutti gli accessori e senza alcuna detrazione per qualsivoglia titolo, in modo che nell'imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dal contraente all'assicuratore, eccezione fatta soltanto delle somme che dal contraente medesimo vengano rifuse all'assicuratore a titolo di imposta sulle assicurazioni. 3. Per le assicurazioni mutue l'imponibile e' costituito dalle somme che, sotto qualsiasi denominazione, sono versate dai contraenti alla mutua, eccezione fatta per le imposte di cui al comma 2 che vengano rifuse dal contraente. Non costituiscono imponibile i conferimenti effettuati per la costituzione di fondi di garanzia previsti dall'articolo 2548 del codice civile.

Testo vigente dal 20 dicembre 2025

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 2024 al 20 dicembre 2025. 2 parole tolte, 4 parole aggiunte.

1. Le imposte stabilite dal presente titolo sono dovute proporzionalmente per ogni aggiunto: centesimo di euro di ciascun pagamento del premio. Esse divengono applicabili a misura che, in Italiatolto: , e aggiunto: o all'estero, sia pagato tolto: e aggiunto: o altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di essere dovute ancorche' questo, per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art5 · fonte del testo

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