Art. 2546 c.c. — Nozione
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[1]Nella societa' di mutua assicurazione le obbligazioni sociali sono garantite dal patrimonio sociale.
[2]I soci sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.
[3]Nelle mutue assicuratrici non si puo' acquistare la qualita' di socio, se non assicurandosi presso la societa', e si perde la qualita' di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art. 2548.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004
