Art. 44-quinquies — Fondi propri accessori

[1]I fondi propri accessori sono costituiti da elementi patrimoniali diversi dai fondi propri di base di cui all'articolo 44-quater che possono essere richiamati per assorbire le perdite. I fondi propri accessori possono comprendere i seguenti elementi se non sono elementi dei fondi propri di base:

  • a)il capitale sociale o fondo iniziale non versato che non e' stato richiamato;
  • b)le lettere di credito e le garanzie;
  • c)qualsiasi altro impegno giuridicamente vincolante di cui dispone l'impresa. Nella societa' mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile, i fondi propri accessori possono comprendere qualsiasi credito futuro che tale mutua puo' vantare nei confronti dei suoi soci tramite il richiamo di contributi supplementari entro i dodici mesi successivi. Quando un elemento dei fondi propri accessori e' stato versato o richiamato e' trattato come un'attivita' e cessa di far parte dei fondi propri accessori. Gli importi degli elementi dei fondi propri accessori da prendere in considerazione per la determinazione dei fondi propri sono soggetti all'autorizzazione dell'IVASS. L'importo assegnato a ciascun elemento dei fondi propri accessori riflette la capacita' di assorbimento delle perdite di tale elemento ed e' determinato sulla base di ipotesi prudenti e realistiche. Qualora un elemento dei fondi propri accessori abbia un valore nominale fisso, l'importo di tale elemento e' pari al suo valore nominale, purche' tale valore nominale rifletta in modo adeguato la sua capacita' di assorbimento delle perdite. Per ciascun elemento dei fondi propri accessori, ai fini del comma 5, l'IVASS autorizza:
  • a)l'utilizzo di un determinato importo monetario; oppure b)

[2]l'adozione di un metodo di calcolo per quantificare detto importo; l'autorizzazione del metodo di calcolo e' limitata ad un periodo di tempo determinato. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 5 per ciascun elemento dei fondi propri accessori tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

  • a)dello status delle controparti interessate, in relazione alla loro capacita' e disponibilita' a pagare;
  • b)della recuperabilita' dei fondi, tenuto conto della forma giuridica dell'elemento considerato nonche' di qualsiasi condizione ostativa al buon fine del pagamento o del richiamo;
  • c)di qualsiasi informazione sull'esito dei richiami dei fondi propri accessori effettuati in passato dall'impresa, qualora tali informazioni possano essere utilizzate in modo attendibile per valutare l'esito previsto di richiami futuri.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art44quinquies · fonte del testo

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