Art. 2526 c.c. — Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito
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[1]La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo e' ammesso dalla legge o dall'atto costitutivo, deve essere comunicata con raccomandata alla societa' e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.
[2]Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004
