Art. 150-ter — Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo

(( Le banche di credito cooperativo emettono le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.)) Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria ((...)) e' consentita, previa modifica dello statuto sociale ((...)), l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. (( L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia e, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, esse sono sottoscrivibili solo da parte dei sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4. )) (( I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto di designare uno o piu' componenti dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo. )) (( I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove versato, del sovrapprezzo. L'organo amministrativo, sentito l'organo che svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidita', finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera e' condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. )) (( Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione e' consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1, si applicano i commi 3 e 4 e l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidita', finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso. Le azioni di cui al presente articolo non possono essere cedute con effetto verso la societa', se la cessione non e' autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile. ))

Testo vigente dal 15 aprile 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 aprile 2016

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2014 al 15 aprile 2016. 86 parole tolte, 212 parole aggiunte.

aggiunto: Le banche di credito cooperativo emettono le azioni previste dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinariatolto: , ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b),aggiunto: ... e' consentita, previa modifica dello statuto sociale tolto: ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1,aggiunto: ..., l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia tolto: ed aggiunto: e, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, esse sono sottoscrivibili solo da parte tolto: del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e aggiunto: dei sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui … in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, aggiunto: e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il dirittotolto: , in deroga alle previsioni dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o piu' componenti tolto: del consiglio di amministrazione aggiunto: dell'organo amministrativo ed il presidente tolto: del collegio sindacale. 4. aggiunto: dell'organo che svolge la funzione di controllo. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azionitolto: . Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale aggiunto: e, ove versato, del sovrapprezzo. L'organo amministrativo, sentito l'organo che svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidita', finanziaria e … di credito cooperativo. L'efficacia della delibera e' condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italiaaggiunto: . Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione e' consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1, si applicano i commi 3 e 4 e l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidita', finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso. Le azioni di cui al presente articolo non possono essere cedute con effetto verso la societa', se la cessione non e' autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art150ter · fonte del testo

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