Codice civile

Art. 2545-ter c.c. — Riserve indivisibili

[1]Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della societa'.

[2]Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la societa' aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della societa'.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2545ter · fonte del testo

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