Codice civile

Art. 2497 c.c. — Responsabilità

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[1]Le societa' o gli enti che, esercitando attivita' di direzione e coordinamento di societa', agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle societa' medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditivita' ed al valore della partecipazione sociale, nonche' nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrita' del patrimonio della societa'. Non vi e' responsabilita' quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attivita' di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a cio' dirette.

[2]Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

[3]Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla societa' soggetta alla attivita' di direzione e coordinamento.

[4]Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di societa' soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa e' esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 5 agosto 2009

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2497 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33467/2025

    22 dicembre 2025

    In tema di responsabilità per errata consulenza fiscale, qualora il Centro di assistenza fiscale (CAF) si avvalga, per lo svolgimento dell'attività, di una società di servizi, trova applicazione l'art. 11 del d.m. n. 164 del 1999, che configura una responsabilità diretta da inadempimento del CAF per l'operato dell'ausiliaria, e non già l'art. 2497 c.c., il quale, nell'ambito dei gruppi societari, prevede una responsabilità extracontrattuale e sussidiaria - a tutela dei soci delle controllate e dei creditori sociali - in capo ai soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società.

    Art. 2497 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19943/2025

    17 luglio 2025

    In tema di responsabilità per abuso di direzione unitaria, presupposto necessario della tutela risarcitoria ex art. 2497 c.c. è l'esercizio di un'attività di direzione e coordinamento di società, che si presume, in base all'art. 2497 bis c.c., salvo prova contraria, nell'ipotesi in cui la società madre sia tenuta al consolidamento dei bilanci delle società figlie o, comunque, le controlli ai sensi dell'art 2359 c.c., circostanze queste ultime che devono essere dimostrate dalla parte a favore della quale è prevista la presunzione.

    Art. 2497 c.c. · Art. 2359 c.c. · Art. 2497-sexies c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per le modificazioni dell'atto costitutivo si richiamano le norme della società per azioni relative alla loro pubblicazione, al diritto di recesso (articoli 2436 e 2437 richiamati dall'art. 2494), all'aumento (articoli 2438, 2439, 2440, 2441, primo comma, e 2474, ultimo comma, richiamati dall'art. 2495) e alla riduzione del capitale sociale (art. 2496, primo comma). Per l'aumento di capitale è però da avvertire che non sono applicabili la norma del secondo comma dell'art. 2441, che richiede la formalità di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno per l'offerta di opzione, e quella del terzo comma dell'articolo stesso che consente all'assemblea la limitazione o l'esclusione del diritto stesso. Del pari non si sono richiamate le norme dell'art. 2442, che riflette le modalità di aumento proprie del capitale azionario; nè quelle dell'art. 2443, che ammette la facoltà di delegare agli amministratori la deliberazione di aumento entro certi limiti, delega che, costituendo un'eccezione alle norme generali, non trova ragione di applicazione nella società a responsabilità limitata, in cui più intimo è il contatto tra i vari organi e più diretta la partecipazione dei soci alla gestione della società. Quanto alla riduzione di capitale occorreva armonizzare, come ha fatto l'art. 2496, l'operazione di riduzione col minimo di capitale consentito per la società a responsabilità limitata in lire cinquantamila e coll'ammontare di ogni quota in un multiplo di lire mille (art. 2474). La riduzione può essere talora l'effetto di perdite accertate. In tal caso, se la riduzione importa la discesa del capitale sotto il minimo di lire cinquantamila, dovrà applicarsi la disposizione dell'art. 2448, n. 4, richiamata dall'art. 2497. Se poi, pur non derogandosi al minimo, la riduzione distribuita sulle quote di partecipazione determina un valore di queste che non è più di lire mille o multiplo di lire mille, è necessario riferirsi al valore nominale originario delle quote per l'esercizio di tutti i diritti di socio e specialmente per il calcolo dei voti nell'assemblea agli effetti dell'art. 2485 (art. 2496, terzo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1019

  • Anche per lo scioglimento e la liquidazione della società si applicano le norme della società per azioni (articoli 2448 a 2457 richiamati dall'art. 2497, primo comma), con l'ovvia avvertenza che la maggioranza richiesta per la nomina e la revoca dei liquidatori è quella propria dell'assemblea straordinaria della società a responsabilità limitata (art. 2486 richiamato dall'art. 2497, primo comma). Nel testo del libro del lavoro pubblicato separatamente il venir meno della pluralità dei soci era considerata come causa di scioglimento della società, a meno che la pluralità non fosse ricostituita nel termine di sei mesi: si seguiva cioè il sistema adottato per le società a base personale (art. 2272, n. 4). In sede di coordinamento ho modificato questo punto, dato che, essendo la società a responsabilità limitata una persona giuridica, occorreva uniformarsi al principio generale stabilito in tema di persone giuridiche dall'art. 27, secondo comma, per cui solo il venir meno di tutti gli associati produce l'estinzione della persona giuridica. Ho pertanto adottato anche per le società a responsabilità limitata il criterio seguito nell'art. 2362 per le società per azioni, stabilendo, pel caso di insolvenza della società, la responsabilità illimitata della persona nelle cui mani si sono concentrate tutte le quote, limitatamente alle obbligazioni sorte nel periodo in cui le quote sono ad essa sola appartenute (art. 2497, secondo comma). DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA FUSIONE DELLE SOCIETÀ.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1020

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1993 al 1 gennaio 2004. 107 parole tolte, 193 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Allo scioglimento e alla liquidazione della societa' si applicano le disposizioni degli articoli 2448 a 2457. La maggioranza necessaria per la nomina e la revoca dei liquidatori e' quella richiesta dall'art. 2486 per l'assemblea straordinaria.aggiunto: Le societa' o gli enti che, esercitando attivita' di direzione e coordinamento di societa', agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle societa' medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditivita' ed al valore della partecipazione sociale, nonche' nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrita' del patrimonio della societa'. Non vi e' responsabilita' quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attivita' di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a cio' dirette.

tolto: In caso di insolvenza della societa', per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde illimitatamente:aggiunto: Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

tolto: a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra societa' di capitali;

tolto: b) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2476, secondo e terzo comma;

tolto: c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicita' prescritta dall'art. 2475- bisaggiunto: Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla societa' soggetta alla attivita' di direzione e coordinamento.

aggiunto: Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di societa' soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa e' esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2497 · fonte del testo

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