Art. 2423-bis c.c. — Principi di redazione del bilancio

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[1]Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

  • 1)la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivita';
  • 2)si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
  • 3)si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
  • 4)si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
  • 5)gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
  • 6)i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

[2]Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Testo in vigore dal 2 maggio 1991 al 1 gennaio 2004

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2423-bis c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5587/2026

    12 marzo 2026

    In tema di società di capitali, il bilancio relativo all'esercizio successivo va redatto sulla base dei dati di chiusura dell'esercizio precedente in conformità al principio di continuità dei bilanci che non si applica automaticamente alle ragioni giuridiche sulle quali si fonda l'impugnazione del bilancio, incombendo sull'attore, che abbia impugnato un bilancio e che intende impugnare anche i bilanci successivi, l'onere di allegare nelle successive impugnazioni la sussistenza dei medesimi vizi dedotti nel primo giudizio, a cui è tenuto a controdedurre l'organo amministrativo fornendo la prova dell'avvenuta sanatoria o l'inesistenza dei vizi.

    Art. 2423-bis c.c. · Art. 2434-bis c.c. · Art. 2423 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 41 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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