Art. 2411 c.c. — Diritti degli obbligazionisti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 9 dicembre 2000. Leggi il testo vigente →

[1]La deliberazione dell'assemblea deve essere, a cura del notaio o degli amministratori, depositata entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese. Alla deliberazione devono essere allegate le eventuali autorizzazioni richieste.

[2]Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese.

[3]Il decreto del tribunale e' soggetto a reclamo davanti alla corte di appello entro trenta giorni dalla comunicazione.

[4]La deliberazione non puo' essere eseguita se non dopo l'iscrizione.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 9 dicembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2411 · fonte del testo

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