Codice civile

Art. 2415 c.c. — Assemblea degli obbligazionisti

[1]L'assemblea degli obbligazionisti delibera:

  • 1)sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
  • 2)sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
  • 3)sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
  • 4)sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
  • 5)sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.

[2]L'assemblea e' convocata ((dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione)) o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne e' fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.

[3]Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validita' delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo comma, numero 2, e' necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la meta' delle obbligazioni emesse e non estinte.((Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea degli obbligazionisti e' disciplinata dalle leggi speciali.))

[4]La societa', per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non puo' partecipare alle deliberazioni.

[5]((All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza.)) 207

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91

207

Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91, ha disposto (con l'art. 5) che "Le disposizioni recate dall'articolo 1 e dall'articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall'articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013. "

Testo vigente dal 17 luglio 2012

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La novità più importante in questa materia è tuttavia costituita dall'organizzazione degli obbligazionisti, ai quali viene riconosciuto il diritto di avere un proprio rappresentante ed una propria assemblea. Si sviluppa così una felice intuizione della nostra legge sul concordato preventivo, facendo di questo complesso omogeneo di creditori della società un gruppo unitario nel comune interesse dei singoli che lo compongono. All'assemblea degli obbligazionisti si attribuisce specificatamente (art. 2415) il potere di deliberare, con l'osservanza delle disposizioni che regolano l'assemblea straordinaria degli azionisti, oltre che su tutto quanto attiene all'interesse della categoria, sui seguenti oggetti: nomina del rappresentante comune dei portatori di obbligazioni; modificazioni delle condizioni del prestito; approvazione delle proposte di amministrazione controllata e di concordato; costituzione di un fondo per la tutela degli interessi comuni e approvazione del relativo rendiconto. Indubbiamente il punto più delicato della riforma è per questa parte costituito dal potere riconosciuto agli obbligazionisti, che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte, di deliberare, con effetto vincolante anche per gli assenti e i dissenzienti (art. 2416), eventuali modificazioni delle condizioni del prestito, poichè in tal modo si attribuisce alla maggioranza suindicata la facoltà di approvare mutamenti sostanziali dell'originario rapporto, quali possono essere quelli che attengono alla misura degli interessi, al rimborso anticipato delle obbligazioni e alle garanzie concesse all'atto della emissione. È parso peraltro che tale sistema costituisse in definitiva un vantaggio per gli stessi obbligazionisti, per la considerazione che la tempestiva modificazione delle condizioni del prestito può essere in determinati casi il mezzo migliore per assicurare ai portatori delle obbligazioni la realizzazione del loro credito. Un piano di ammortamento congegnato inizialmente in base a prospettive troppo ottimistiche, un saggio di interesse troppo elevato, una garanzia reale che impedisca la conveniente alienazione di un immobile possono infatti costituire altrettante ragioni di irreparabile pregiudizio per la società emittente, e rappresentare di conseguenza per gli obbligazionisti un pericolo ben più grave del danno molte volte assai relativo che ad essi potrà derivare da una consapevole limitazione dei loro diritti. D'altra parte l'applicazione all'assemblea degli obbligazionisti delle norme relative all'assemblea straordinaria degli azionisti (art. 2415) è una garanzia sufficiente per eliminare la preoccupazione di deliberazioni che non rispondano al reale interesse di tutti i portatori di obbligazioni, tanto più se si considera che a ciascuno di questi è riconosciuto il diritto (art. 2416) di impugnare le deliberazioni stesse che non siano prese in conformità della legge. È poi appena il caso di rilevare che l'organizzazione data alla categoria degli obbligazionisti non è di ostacolo alle azioni individuali che ciascuno di essi intenda proporre contro la società, semprechè, s'intende, l'azione non sia incompatibile con le deliberazioni validamente prese dall'assemblea degli obbligazionisti stessi (art. 2419). Per quanto infine concerne il rappresentante dei portatori di obbligazioni, che può essere scelto anche fuori della cerchia degli obbligazionisti, se ne sono determinati esattamente i doveri e i diritti, fra i quali ultimi merita speciale richiamo quello di assistere all'assemblea degli azionisti, e gli si è inoltre attribuita la rappresentanza processuale attiva e passiva degli obbligazionisti stessi anche nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa della società debitrice (art. 2418). Dei libri sociali e del bilancio.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 987

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 17 luglio 2012. 5 parole tolte, 44 parole aggiunte in 3 capoversi.

L'assemblea e' convocata tolto: dagli amministratori aggiunto: dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne e' fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.

… voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la meta' delle obbligazioni emesse e non estinte.aggiunto: Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea degli obbligazionisti e' disciplinata dalle leggi speciali.

All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori tolto: ed i sindaciaggiunto: , i sindaci e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91

    Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91, ha disposto (con l'art. 5) che "Le disposizioni recate dall'articolo 1 e dall'articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall'articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013. "

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2415 · fonte del testo

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