Codice civile

Art. 2391-bis c.c. — Operazioni con parti correlate

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[1]Gli organi di amministrazione delle societa' ((con azioni quotate in mercati regolamentati)) adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.

[2]I principi e le regole previsti dal primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di societa' controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.

[3]La Consob, nel definire i principi indicati nel primo comma, individua, in conformita' all'articolo 9-quater della direttiva 2007/36/CE, almeno:

  • a)le soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati al controvalore dell'operazione o al suo impatto su uno o piu' parametri dimensionali della societa'. La Consob puo' individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto della natura dell'operazione e della tipologia di parte correlata;
  • b)regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della societa' ovvero alla tipologia di societa' ((...)), nonche' i casi di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole;
  • c)i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2391, e gli azionisti coinvolti nell'operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela dell'interesse della societa' che consentono ai predetti azionisti di prendere parte alla votazione sull'operazione.

Testo in vigore dal 27 marzo 2024 al 29 aprile 2026

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2391-bis c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6630/2026

    19 marzo 2026

    In tema di sanzioni amministrative Consob, con riguardo all'ipotesi di operazioni con parti correlate, le disposizioni attuative e specificative adottate dalle singole società costituiscono fonti che legittimamente individuano le procedure e i comportamenti doverosi, sulla cui osservanza sono tenuti a vigilare i sindaci, mentre rientra nella discrezionalità del legislatore, stabilire le modalità dei controlli, i comportamenti doverosi e l'individuazione dei soggetti su cui grava la responsabilità per le violazioni, cosicché, in presenza di queste ultime e del loro disvalore, la responsabilità dei Sindaci per omesso controllo non è esclusa dalla circostanza che, all'epoca dei fatti, non fosse sanzionabile la condotta dei titolari di funzioni gestorie.

    Art. 2391-bis c.c. · Art. 149 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 193 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 3 Modifiche al sistema penale

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 27 marzo 2024

Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 2019 al 27 marzo 2024. 18 parole tolte, 6 parole aggiunte in 2 capoversi.

Gli organi di amministrazione delle societa' tolto: che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio aggiunto: con azioni quotate in mercati regolamentati adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e …

b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della societa' ovvero alla tipologia di societa' tolto: che fa ricorso al mercato del capitale di rischioaggiunto: ..., nonche' i casi di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2391bis · fonte del testo

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