Art. 2389 c.c. — Compensi degli amministratori

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[1]I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

[2]Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

[3]La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformita' dello statuto e' stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea puo' determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 29 aprile 2026

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2389 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14630/2026

    18 maggio 2026

    La determinazione del compenso dei componenti del collegio sindacale di una società di capitali deve, ai sensi dell'art. 2402 c.c., essere stabilita nell'atto costitutivo o dall'assemblea e, in mancanza di ciò, va effettuata dal giudice ai sensi dell'art. 2233 c.c., non avendo a tal fine alcuna rilevanza eventuali accordi intercorsi con l'amministratore, neppure se nel bilancio della società risultano indicate le poste relative ai compensi dei sindaci. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che, confermando la decisione del giudice di prime cure, aveva ritenuto valido l'accordo intercorso tra il sindaco di una società e l'amministratore della stessa in ordine al compenso del primo, sulla base delle risultanze istruttorie costituite dalle fatture attestanti il pagamento del compenso, dal contenuto del bilancio della società e dall'analoga misura del compenso riconosciuto agli altri sindaci).

    Art. 2389 c.c. · Art. 2233 c.c. · Art. 2402 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 40 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Si sono disciplinate più adeguatamente (art. 2385) le modalità per la rinuncia all'ufficio di amministratore, determinandosi anche il momento dal quale la rinuncia e la cessazione dall'ufficio producono i loro effetti, onde superare i dubbi che al riguardo attualmente derivano dall'incerta dottrina e dall'oscillante giurisprudenza. Anche la disposizione concernente la cauzione che deve essere prestata dagli amministratori ha subito notevoli ed opportune modificazioni. Si è infatti elevato da lire cinquantamila a lire duecentomila il limite minimo a cui l'atto costitutivo può ridurre l'ammontare della cauzione e si è disposto che questa possa essere prestata anche in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato (art. 2387). Si sono poi risolte varie questioni che hanno formato e formano tuttora oggetto di discussione, quali quella della determinazione del compenso spettante ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonchè agli amministratori investiti di particolari cariche (art. 2389); quella del divieto di concorrenza, che viene espressamente stabilito per tutti gli amministratori (art. 2390); quella della sorte delle deliberazioni del consiglio, a cui abbia partecipato un amministratore che si trovi in conflitto di interessi con la società in ordine alla operazione deliberata, riproducendosi per questo caso la medesima disposizione adottata relativamente alle deliberazioni assembleari, in cui la maggioranza si sia raggiunta con il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione (art. 2391).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 980

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. 9 parole tolte, 55 parole aggiunte in 3 capoversi.

I compensi tolto: e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti tolto: nell'atto costitutivo aggiunto: all'atto della nomina o dall'assemblea.

aggiunto: Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformita' tolto: dell'atto costitutivo aggiunto: dello statuto e' stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacaleaggiunto: . Se lo statuto lo prevede, l'assemblea puo' determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2389 · fonte del testo

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