Art. 2342 c.c. — Conferimenti
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[1]Se nell'atto costitutivo non e' stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
[2]Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.
Testo in vigore dal 5 marzo 1986 al 1 gennaio 2004
