Codice civile

Art. 2342 c.c. — Conferimenti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 5 marzo 1986. Leggi il testo vigente →

[1]Se nell'atto costitutivo non e' stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

[2]Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 5 marzo 1986

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2342 · fonte del testo

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