Art. 2342 c.c. — Conferimenti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 5 marzo 1986. Leggi il testo vigente →
[1]Se nell'atto costitutivo non e' stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
[2]Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 5 marzo 1986
