Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1974 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2237, secondo

e terzo comma, del codice civile, e dell'art. 10, secondo comma, della

legge 2 marzo 1949, n. 144 (Approvazione della tariffa degli onorari

per le prestazioni professionali dei geometri), promosso con ordinanza

emessa il 17 dicembre 1969 dal pretore di Postiglione nel procedimento

civile vertente tra Viggiano Nicola e Carleo Nicola, iscritta al n. 159

del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1973 il Giudice

relatore Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Viggiano Nicola

ed il geometra Carleo Nicola, il pretore di Postiglione con ordinanza

emessa il 17 dicembre 1969 ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2237, secondo e terzo comma, del codice

civile e 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 144,

limitatamente alla parte in cui dispongono che il professionista può

recedere dal contratto solo per giusta causa ed in modo da evitare

pregiudizio al cliente.

Ritenuta la rilevanza della questione - trattandosi di opposizione

a decreto ingiuntivo fondata su eccezione di avvenuto recesso del

contratto senza giusti motivi da parte del geometra Carleo - il giudice

a quo d'ufficio ha rilevato il contrasto delle norme denunciate con

l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento tra le

parti nel rapporto di prestazione d'opera intellettuale.

Infatti l'esercizio del potere di recesso del professionista è

subordinato alla sussistenza di una "giusta causa", cioè di un evento

che renda impossibile la prosecuzione del rapporto, richiedendosi

inoltre che il recesso stesso sia esercitato in modo da evitare

pregiudizio al cliente, laddove questi può anticipatamente porre fine

ad nutum al rapporto anche per mero capriccio e, quindi, prescindendo

dalla esistenza o meno di una giusta causa e di danni eventualmente

cagionati all'altra parte, col semplice rimborso, in favore del

prestatore d'opera, delle spese sostenute e col pagamento del compenso

per l'opera svolta.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

È intervenuto dinanzi alla Corte costituzionale il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, per chiedere che la questione proposta venga dichiarata

infondata.

Secondo l'Avvocatura il contratto di prestazione d'opera

intellettuale riposa sul carattere assolutamente fiduciario del

rapporto tra cliente e professionista, sicché è sembrato del tutto

conseguenziale a tale concreta esigenza il fatto di consentire al primo

di risolvere unilateralmente il rapporto, anche senza obbligo di

giustificazione alcuna, quando detto rapporto fiduciario venga comunque

a cessare.

Garantendo inoltre al professionista, così come le norme impugnate

in effetti contemplano, l'integrale rimborso delle spese eventualmente

da lui sostenute ed il pagamento del compenso per l'opera comunque

prestata, si è venuta praticamente a coprire ogni eventuale

possibilità di pregiudizio per gli interessi del medesimo, nel caso di

revoca ad nutum del mandato conferitogli, dal momento che, oltre ai

diritti patrimoniali di cui sopra, non sembra configurabile alcuna

altra pretesa giuridica del prestatore d'opera intellettuale meritevole

di tutela, tanto meno quella di un qualunque diritto alla prosecuzione

del rapporto nonostante la dichiarata cessazione della fiducia del

cliente nei suoi confronti.

Considerazioni analoghe non possono valere, invece, per ciò che

concerne la posizione contrattuale del professionista: egli ha, è

vero, il diritto di rifiutare, quando lo ritenga, l'accettazione

dell'incarico ed è appunto in quella sede, nella fase cioè

preliminare alla conclusione del contratto, che l'indubbio potere

discrezionale di scelta, che anche al professionista deve essere

riconosciuto, ha modo di potersi attuare.

Ma, quando tale scelta sia stata positivamente operata mediante

l'accettazione dell'incarico, è evidente allora l'opportunità che la

ipotesi della susseguente rinuncia venga ad essere ancorata alla

sussistenza di valide ed obiettive ragioni, piuttosto che alla semplice

volontà discrezionale del professionista, sia perché nei riguardi di

quest'ultimo non appaiono invocabili quei motivi di ordine

essenzialmente fiduciario che presiedono per contro alla scelta da

parte del cliente, sia soprattutto a causa dell'assai grave e talvolta

irreparabile pregiudizio agli interessi del committente che l'eventuale

unilaterale abbandono del mandato da parte del professionista potrebbe

in effetti determinare.

Se dunque non è contestabile la difformità di trattamento

riservato dalle norme impugnate alle due summenzionate categorie

contrattuali, sarebbe tuttavia da escludere che tale difformità si

risolva in una violazione del precetto costituzionale di eguaglianza,

rispondendo la stessa all'esigenza di disciplinare in modo diverso

situazioni giuridiche diverse. Considerato in diritto :

1. - Il giudice a quo solleva la questione di legittimità

costituzionale riguardo all'art. 2237, secondo e terzo comma, del

codice civile e all'art. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949,

n. 144, limitatamente alla parte in cui dispongono che il

professionista può recedere dal contratto solo per giusta causa e in

modo da evitare pregiudizio al cliente. Queste norme, secondo

l'ordinanza, contrasterebbero con l'art. 3 della Costituzione in quanto

creerebbero una disparità di situazione del professionista rispetto al

cliente, il quale, invece, in base al disposto dei medesimi articoli,

potrebbe porre fine ad nutum al rapporto, "anche", come afferma

l'ordinanza, "per mero capriccio", prescindendo dall'esistenza o meno

di una giusta causa e di danni eventualmente cagionati all'altra parte,

col semplice rimborso, in favore del prestatore d'opera, delle spese

sostenute e col pagamento del compenso per l'opera svolta.

2. - La questione è infondata. Le disposizioni denunciate non sono

in contrasto con il principio di uguaglianza consacrato nell'art. 3

della Costituzione in quanto regolano razionalmente situazioni diverse

che necessariamente sorgono dalla natura stessa del contratto di

prestazione d'opera intellettuale e sono a questo consequenziali.

Come è unanimemente riconosciuto e confermato dalla dottrina e

dalla giurisprudenza, tale contratto si basa sul carattere fiduciario

del rapporto fra cliente e professionista. La prestazione che questo

ultimo è tenuto a fornire non è fungibile e dipende dalla sua

capacità personale: pertanto è proprio della natura stessa del

contratto che al committente, il quale dubita che il prestatore dia

sufficiente affidamento a che la sua opera possa realizzarsi e pertanto

che si raggiunga lo scopo prefisso dal rapporto obbligatorio, sia

riconosciuta la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto con

effetto ex nunc.

Il diritto di recesso unilateralmente riconosciuto al cliente non

crea una disparità di situazione nei confronti del prestatore d'opera,

ma si sostanzia in una posizione contrattuale derivante razionalmente

dalla struttura stessa del rapporto contrattuale e dalla diversa natura

delle relative prestazioni.

Data la natura del contratto, è del tutto razionale che il

prestatore d'opera non abbia diritto alla prosecuzione del rapporto,

una volta che il committente abbia revocato l'incarico, così come è

razionale che il medesimo prestatore d'opera non possa recedere

discrezionalmente dal contratto se non per giusta causa ed in modo da

evitare ogni pregiudizio al cliente. Egli, infatti, nella fase

preliminare del contratto è libero di accettare o rifiutare l'incarico

offertogli per la fiducia che il cliente ha riposto in lui. Una volta

però che il prestatore d'opera abbia operato questo diritto di scelta

e si sia obbligato a compiere l'attività commessagli, non può

sottrarsi a tale obbligo se non per validi ed obbiettivi motivi e può

recedere solo se non arreca pregiudizio agli interessi del committente.

Non può pertanto ravvisarsi alcun contrasto dell'art. 2237 del

codice civile e dell'art. 10, secondo comma, della legge 2 marzo 1949,

n. 144, con l'art. 3 della Costituzione in quanto la disparità delle

situazioni e del trattamento del committente e del prestatore d'opera

contemplate nell'articolo impugnato è del tutto razionale e risponde a

imprescindibili esigenze oggettive.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2237 del codice civile e dell'art. 10, secondo comma, della

legge 2 marzo 1949, n. 144 (Approvazione della tariffa degli onorari

per le prestazioni professionali dei geometri), in riferimento all'art.

3 della Costituzione, sollevata dall'ordinanza del pretore di

Postiglione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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