Art. 2228 c.c. — Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilita' della parte dell'opera compiuta.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 117/2002

    Altra decisione
    12 aprile 2002

    Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, ultima parte, della legge Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, nella parte in cui, a seguito di soppressione di una azienda sanitaria ed incorporazione in altra struttura, ha previsto la risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro in corso a quella data. Infatti successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il cui articolo 3 ha totalmente modificato l'art. 117 Cost., invocato come parametro del giudizio di costituzionalità.

    Art. 3 cost. · Art. 117 cost. · Art. 2228 c.c. · Art. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In relazione alle accennate premesse, la disciplina del contratto d'opera solo in parte coincide con quella data dal libro delle obbligazioni al contratto di appalto. Coincidenti sono le norme in tema di esecuzione dell'opera (art. 2224 e 1662, secondo comma), di accettazione della medesima (art. 2226, primo comma, e 1667, primo comma), di garanzia per i suoi difetti (art. 2226, terzo comma, e 1668), di recesso unilaterale dal contratto (art. 2227 e 1671). Ma diversa ed autonoma è la disciplina del contratto d'opera, in quanto ha riguardo a quegli aspetti tipici del contratto che sono in funzione del carattere prevalentemente personale della prestazione. Così nel contratto d'opera non è stabilita la regola che la materia sia fornita dal prestatore d'opera (art. 2223 rispetto all'art. 1658); per l'esercizio dei diritti del committente in caso di difformità e di vizi dell'opera sono statuiti termini più brevi di decadenza e di prescrizione (art. 2226, secondo comma, rispetto all'art. 1667, secondo e terzo comma); è assicurata una particolare tutela all'elemento lavoro nella determinazione del corrispettivo, quando questa deve essere fatta dal giudice, nel senso che il giudice deve tener conto non solo del risultato ottenuto, ma anche del lavoro normalmente necessario per ottenerlo (art. 2225); anche l'incidenza del rischio della produzione a carico del prestatore d'opera è attenuata, nel senso che anche in caso di impossibilità dell'opus spetta al prestatore d'opera un compenso «in relazione» all'utilità della parte dell'opera compiuta (art. 2228).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 915

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2228 · fonte del testo

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