Gli operatori interessati sono tenuti a completare o a regolarizzare la documentazione relativa alle istanze di restituzione dell'imposta generale sull'entrata presentate ovvero a fornire ogni altro elemento necessario alla determinazione dell'ammontare della restituzione entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta della competente intendenza di finanza. Per gli operatori che abbiano gia' ricevuto la richiesta di completare o regolarizzare la documentazione o di fornire altri elementi, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli operatori che, ai fini dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, abbiano presentato per la vidimazione l'inventano dei prodotti posseduti alla data del 31 dicembre 1972 ad un ufficio dell'amministrazione finanziaria anziche' al notaio o alle cancellerie giudiziarie, come prescritto dall'articolo 2217 del codice civile, e ai quali, per tale motivo, siano state respinte le domande di restituzione dell'imposta generale sull'entrata, possono ottenere tale restituzione ripresentando all'intendenza di finanza competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le domande stesse, corredate dall'inventario e dai documenti comprovanti la loro anteriore presentazione. Trascorso il termine indicato nei commi precedenti, se l'interessato non abbia provveduto agli adempimenti in essi previsti, la richiesta di restituzione dell'imposta generale sull'entrata s'intende decaduta.

Testo vigente dal 6 giugno 1978

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-25;232~art2 · fonte del testo

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