Codice civile

Art. 2151 c.c. — Spese per la coltivazione

[1]Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attivita' connesse, escluse quelle per la mano d'opera previste dall'art. 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente le norme corporative, la convenzione o gli usi.

[2]Se il mezzadro e' sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell'anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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  • Per quanto riguarda le spese necessarie alla coltivazione del podere e all'esercizio delle attività connesse, il codice si limita a fissare i principi fondamentali, la cui precisazione deve rimanere affidata alle norme corporative, alle convenzioni e agli usi, che possono derogare in questa parte alle disposizioni di legge. Le varie spese sono distinte secondo la loro diversa destinazione. Quelle pertinenti alla coltivazione del podere (acquisto di sementi, concimi, anticrittogamici, foraggi, mangimi, ecc.) e all'esercizio delle industrie connesse gravano sul concedente e sul mezzadro in ragione della metà, come in ragione della metà avviene la partecipazione agli utili (art. 2151). Restano le spese relative alla mano d'opera eventualmente occorrenti per la normale gestione del fondo, che l'art. 2147 come si è visto, pone a totale carico del mezzadro. Una regola diversa vale per le spese per i miglioramenti, perchè questi, aumentando la consistenza del podere, devono far carico al concedente. Con ciò non si intende escludere che talune di esse, la cui utilità interessa il ciclo produttivo o in questo si esaurisce, debbano pure essere sostenute dal mezzadro per la sua parte: ma in proposito, meglio di una formula generica e necessariamente imprecisa, potranno provvedere le norme corporative, le convenzioni o gli usi. Devono invece gravare interamente sul mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si servono, salvo che le norme corporative, le convenzioni o gli usi dispongano diversamente (art. 2153). Riguardo alle spese necessarie per la coltivazione del fondo il codice dispone, per l'ipotesi che il mezzadro sia sfornito di mezzi per dare la sua parte, l'obbligo del concedente di anticiparle senza interesse sino alla scadenza dell'anno agrario, con facoltà di rivalersi mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili (art. 2151, secondo comma). Riguardo ai miglioramenti viene stabilito per il concedente l'obbligo di valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica e per questi l'obbligo di prestarlo (art. 2152). Se la famiglia colonica ha mano d'opera disponibile, perchè il fondo non assorbe tutta l'attività di essa, il concedente deve valersi dell'opera della famiglia colonica medesima, offrendo a questa la possibilità di un guadagno per migliorare la sua condizione. L'obbligo della famiglia colonica di prestare il lavoro richiestole è disposto non solo come correlativo dell'obbligo del concedente, ma anche per favorire i miglioramenti del fondo nell'interesse della produzione, assicurando al concedente la mano d'opera necessaria. Naturalmente il lavoro prestato dalla famiglia colonica dev'essere retribuito. In linea generale il codice rimette la fissazione del compenso alle norme corporative, alle convenzioni e agli usi: ove questi non dispongano, la misura del compenso è determinata dal giudice, sentite, ove occorra, le associazioni professionali a cui appartengono le parti, e tenuto conto dell'eventuale incremento del reddito realizzato dal mezzadro. La norma risponde ad un criterio di intuitiva giustizia, perchè l'incremento del reddito realizzato dal mezzadro per i miglioramenti eseguiti costituisce già un compenso al lavoro prestato.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 875

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2151 · fonte del testo

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