Codice civile

Art. 2155 c.c. — Raccolta e divisione dei prodotti

[1]Il mezzadro non puo' iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed e' obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.

[2]I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti.

[3]Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Si è ritenuto superfluo riprodurre la disposizione dell'art. 1648 del codice del 1865 relativa alla perdita dei frutti: dato il carattere associativo della mezzadria è chiaro che la perdita è sopportata in comune. Il che invece doveva essere espressamente dichiarato nel sistema del codice del 1865, perchè tale principio non si sarebbe potuto ricavare dalle regole della locazione, a cui la mezzadria era avvicinata. L'art. 2155 dispone che il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente, in luogo dell'obbligo di avviso stabilito dall'art. 1660 del codice del 1865. È inoltre disposto l'obbligo del mezzadro di custodire i frutti sino alla divisione, perchè è mediante questo atto che il mezzadro acquista la proprietà esclusiva dei frutti formanti la sua quota. La norma discende già dal principio sancito nell'art. 2148: poichè i prodotti prima della divisione si possono considerare come parti ed accessori del fondo, l'obbligo di custodirli deriva dall'obbligo di custodia del fondo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 877

  • Nuove rispetto al codice del 1865 sono le disposizioni che regolano il modo di divisione dei prodotti (articoli 2155 e 2156). Essa può avvenire mercè ripartizione in natura, che dev'essere fatta sul fondo. Quando secondo gli usi tale divisione non è ammessa, vuole la pratica, riprodotta nell'art. 2156, che si affidi al concedente la vendita. Ad essa si deve però procedere previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo del mercato. In tal caso si fa la divisione del prezzo ricavato dalla vendita, dedotte le spese. Nuove sono pure le norme relative all'obbligo del mezzadro di trasportare ai magazzini padronali la quota di prodotti assegnati al concedente nella divisione (art. 2155, terzo comma), e di dare al concedente un diritto di prelazione nell'acquisto dei prodotti destinati alla vendita (art. 2157). La disposizione relativa all'obbligo del trasporto è però subordinata alla mancanza di norme corporative, convenzioni od usi contrari, per evitare che essa possa essere troppo gravosa nei casi in cui la distanza dei magazzini padronali dal luogo di divisione dei prodotti sia notevole.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 878

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2155 · fonte del testo

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